CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 Febbraio e 8 Marzo 2007 – Leonardo Meani contro F.I.G.C.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 Febbraio e 8 Marzo 2007 – Leonardo Meani contro F.I.G.C. IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. avv. Ferruccio Auletta Presidente Avv. Aurelio Vessichelli Arbitro Avv. Ciro Pellegrino Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 19 febbraio e 8 marzo 2007 presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 2263 del 18.12.2006) promosso da: Sig. Leonardo Meani rappresentato e difeso dall’Avv. Edda Gandossi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Via Fatebenfratelli n.9 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentane pro tempore, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luigi Medugno e Guido Valori, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Panama 58 resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Con atto depositato in data 22.06.2006 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione d’Appello Federale Leonardo Meani - addetto agli arbitri della società A.C. Milan - per: a) violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 C.G.S. «per aver agito al fine di ottenere l’assegnazione di determinati assistenti per le partite del Milan» e, in particolare, perché «il giorno 17 aprile 2005, con due telefonate a breve distanza l’una dall’altra protestava veementemente con il Signor Gennaro Mazzei, Vice Commissario CAN, addetto alla preparazione degli assistenti dell’arbitro, circa precedenti assegnazioni di assistenti per le partite del Milan fino ad arrivare ad ottenere l’assicurazione che per la successiva partita del Milan (Milan/Chievo del 20 Aprile 2005) sarebbe stato designato l’assistente Claudio Puglisi, come in effetti avvenne»; b) per violazione dell’art. 6, comma 1 e 2 C.G.S. «perché tra il 17 e il 20 Aprile ottenuta la designazione degli assistenti Puglisi e Babini per la partita Milan/Chievo del 20 aprile 2005, raggiungeva telefonicamente i due assistenti e formulava loro, al fine di alterare lo svolgimento della gara, la raccomandazione di decidere nei casi dubbi in favore del Milan». La Commissione d’Appello Federale con decisione del 14.07.2006 (C.U. n. 1/C) irrogava a L. Meani la sanzione di anni 3 e mesi 6 di inibizione, successivamente ridotta ad anni 2 e mesi 6 dalla Corte Federale con decisione di cui al C.U. n. 1/Cf del 25.07.2006. L’interessato, ritenendo ingiusta la decisione degli Organi di giustizia federali, instaurava ai sensi degli artt. 4 e ss. del Regolamento, procedimento di conciliazione (prot. n. 1191 del 24.08.2006) che si concludeva il 20.11.2006 con il mancato accordo tra le parti. Con atto depositato il 18.12.2006 (prot. n. 2263) L. Meani proponeva, dunque, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, domanda di arbitrato nei confronti della F.I.G.C., nominando quale arbitro l’Avv. Aurelio Vessichelli. Successivamente, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva con memoria ex art. 10 del Regolamento in data 2.01.2007 (prot. n. 0002), nominando a sua volta quale Arbitro l’Avv. Ciro Pellegrino. In data 3.01.2007 il Presidente della Camera, visti gli artt. 12 dello Statuto del CONI, 11 comma 2 e 23 comma 1 del Regolamento, nonché le nomine degli arbitri effettuate dalle parti rispettivamente nell’istanza di arbitrato e nella memoria di costituzione, nominava Presidente del collegio arbitrale il Prof. Avv. Ferruccio Auletta. Gli Arbitri così nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento. La prima udienza veniva fissata per il giorno 17.01.2007 presso la sede della Camera arbitrale. Nella domanda di arbitrato, L. Meani, dopo una breve esposizione dei fatti, lamentava, in via preliminare, l’inutilizzabilità nell’ambito del procedimento disciplinare dei risultati delle intercettazioni telefoniche, predisposte nel procedimento penale pendente a suo carico presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli. E ciò per due ordini di ragioni: da un lato, per la discrasia temporale tra l’iscrizione della notizia di reato a carico dell’istante nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., avvenuta l’11.05.2006, e l’autorizzazione del G.I.P. a disporre l’intercettazione sull’utenza dello stesso datata 28.02.05; dall’altro, per il travalicamento dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni così come delineati dall’art. 266 c.p.p., in cui non si contempla il delitto di frode sportiva per il quale soltanto L. Meani è stato sottoposto a indagini. Nel merito, il ricorrente censurava le decisioni adottate nel procedimento disciplinare in relazione a entrambe le ipotesi addebitate. In particolare, secondo la difesa del ricorrente, alcuna condotta posta in essere da L. Meani avrebbe invero integrato la violazione dell’art. 1 C.G.S. Circa i contatti telefonici del 17.04.2005 con il Vice Commissario CAN, G. Mazzei, si rilevava la palese intenzione di protesta per i torti subiti dalla squadra di L. Meani a causa degli errori commessi dal guardalinee nella partita Siena-Milan; errori arbitrali, si sosteneva inoltre, da inserirsi in un complessivo disegno volto a favorire la diretta contendente per lo scudetto, la F.C. Juventus S.p.A. Quanto all’illecito sportivo di cui all’art. 6 C.G.S., il ricorrente lamentava una grave omissione da parte di entrambi gli organi di giustizia sportiva che avevano deciso in ordine alla sua condotta. Con riferimento alle telefonate del 18.04.2005 con gli assistenti di gara designati per la partita Milan-Chievo del 20.04.05 - la difesa di L. Meani ribadiva l’intento assolutamente scherzoso e il tenore amicale delle conversazioni - tenuto conto proprio dell’amicizia che intercorreva da anni tra i predetti soggetti - che al più avrebbero fatto rientrare la condotta del ricorrente nelle ipotesi previste dall’art. 1, comma 1, C.G.S. Al costituendo Collegio L. Meani avanzava, infine, le seguenti richieste: « - in via principale: revocare la sanzione inflitta al ricorrente con ogni connessa conseguenza; - in via subordinata: ridurre congruamente la sanzione inflitta al Signor Leonardo Meani; - in via istruttoria: ammettere la prova per testi» indicando «quale teste il Signor Andrea Fugazza, presso il Ristorante Isola Caprera, Via Isola Caprera, Lodi». Con memoria depositata il 02.01.2007 (prot. n. 0002), si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la quale chiedeva, di contro, il rigetto in toto delle domande, e, per l’effetto, la conferma della decisione sanzionatoria presa da ultima dalla Corte Federale. Nel corso della prima udienza, tenutasi il 17.01.2007 presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Collegio, stante la questione relativa alla liceità della prova offerta nei gradi di giustizia federale contro la parte attrice, invitava la stessa a produrre entro il 26.01.2007, in relazione al procedimento penale nel quale le intercettazioni erano state disposte, la relativa richiesta del Pubblico Ministero, il decreto o i decreti autorizzativi e l’avviso di deposito degli atti preliminari pervenuto al ricorrente. Alla parte convenuta concedeva il termine del 9.02.2007 per lo scambio e il deposito di una memoria sulla questione, anche corredata da eventuali documenti. Dato il deposito dei richiesti documenti da parte della difesa di L. Meani (dal che derivava pure la disposta proroga del termine per la pronuncia del lodo), nelle note di replica autorizzate (prot. n. 0285 del 9.02.2007) la F.I.G.C. ribadiva la propria posizione sulla utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, sostenendo in particolare l’ impossibilità per gli organi della giustizia sportiva di valutare la legittimità di atti che si pongono al di fuori dell’ordinamento sportivo, e inoltre la legittima acquisizione dei risultati delle intercettazioni medesime ex art. 2, comma 3 della L. 401/89. Alla successiva udienza del 19.02.2007, le parti svolgevano le proprie difese oralmente e il Collegio Arbitrale, ritenuta la causa matura per la decisione senza altre acquisizioni istruttorie, si riservava di deliberare il lodo. MOTIVI 1. Questione preliminare è quella relativa alla utilizzabilità della prova dei fatti per i quali L. Meani, “secondo accompagnatore ufficiale della prima squadra del Milan”, è stato sanzionato; in particolare, si fa questione sopra l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche che, disposte per fini di indagini preliminari nell’ambito del procedimento penale, hanno poi trovato ingresso nei diversi gradi di giustizia disciplinare che si sono svolto presso gli organi della Federazione. Le intercettazioni in parola risultano acquisite, evidentemente, quali “mezzi di accertamento legali” di cui all’art. 36.1 C.G.S. Ed è di questa sussunzione che occorre occuparsi. L’eccezione della difesa di L. Meani, secondo cui ricorre nella fattispecie un’ipotesi in cui opera il divieto di utilizzazione per essere state le intercettazioni disposte “fuori dei casi consentiti dalla legge” (art. 271.1 c.p.p.), non è fondata in assoluto. Le intercettazioni sono state, infatti, disposte entro i limiti di ammissibilità sanciti dall’art. 266 c.p.p., nulla valendo - a tal fine - che in relazione alla specifica ipotesi di reato specificamente ascritta a L. Meani - la “frode in competizioni sportive” di cui all’art. 1 l. 13.12.1989, n. 401 - non sussistono i limiti di pena edittale che, in relazione ad altri reati perseguiti nell’ambito del medesimo procedimento, viceversa appaiono pienamente rispettati. E’ noto che presupposto di un’intercettazione legittima sono “i gravi indizi di reato” (art. 267.1 c.p.p.), non anche l’ascrivibilità del reato medesimo alla persona in relazione alla quale il mezzo di ricerca della prova viene disposto (che, pertanto, ben può essere diversa dal soggetto sottoposto a indagini). Dunque, poiché nel procedimento in questione si danno, almeno stando alle autorizzazioni del G.I.P., gravi indizi di reato che rendono ammissibili l’intercettazione (art. 416 c.p.), non rileva pure che questa specifica ipotesi di reato risulti mai stata, in concreto, ascritta anche a L. Meani, il quale ben potrebbe riuscire finanche estraneo all’azione penale del P.M. (com’è d’abitudine, per esempio, nelle indagini preliminari in cui il mezzo di ricerca della prova sia attivato su utenze nella disponibilità della persona offesa dal reato) senza che la legittimità del mezzo ne riesca in alcun modo compromessa. Sussiste, in sintesi, la legittimità del mezzo e, pertanto, la sussumibilità tra i “mezzi di accertamento legali” di cui all’art. 36 C.G.S., stante che soltanto con prognosi ex ante può affermarsi la legalità della prova. Residua, invece, un problema di utilizzabilità attuale, che impone la tecnica della c.d. prognosi postuma, suscitando il bisogno della verifica ex post. Qui è indispensabile precisare che non è della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni contro L. Meani nel procedimento penale che mette conto occuparsi [il che rimane - a quanto consta - attualmente sub judice], tanto più considerando che in rapporto alla fattispecie penale addebitabile a L. Meani vige un esplicito principio di non interferenza dei procedimenti di giustizia sportiva e penale, secondo l’art. 2, commi 2 e 3, l. 13.12.1989, n. 401, per cui “L'inizio del procedimento per i delitti [di frode in competizioni sportive] non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.|| Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice”. E neppure dai limiti di “utilizzazione in altri procedimenti”, ai sensi dell’art. 270 c.p.p., mette conto ricavare l’eventuale ostacolo all’uso dei risultati delle intercettazioni contro L. Meani; e ciò in quanto la giurisprudenza della Corte di cassazione (e, per quanto possa valere, di questa stessa Camera) appare attestata sull’opinione che rende cogenti i limiti dell’art. 270 c.p.p. ai soli giudizi in cui si controverta della responsabilità penale dell’imputato, tant’è che persino verso altri procedimenti in senso lato restrittivi di libertà garantite viene affermata la possibilità di far migrare in utilibus le intercettazioni (benché) inutilizzabili allo scopo di accertamento dei reati, come nel caso di procedimento di applicazione di misure di prevenzione che tragga fondamento da risultati (benché) non spendibili nel giudizio di responsabilità penale contro la stessa persona (cfr., tra varie, Cass. pen., VI, 29 aprile 1999, n. 718, Contino). Nella vicenda che occupa il Collegio, in estrema sintesi, c’è piuttosto bisogno di accertare se, pur non trattandosi di intercettazioni disposte “fuori dei casi consentiti dalla legge”, possa comunque assumere rilievo nell’ambito del presente arbitrato, la circostanza che i risultati di quelle intercettazioni appaiono, in rapporto alla parte promotrice (L. Meani), esorbitanti ab origine i “limiti di ammissibilità” dal momento che l’unica ipotesi di reato da sempre coltivata a carico di L. Meani non ne avrebbe consentito -per ragioni di pena edittale - l’impiego in funzione di prova (art. 266 c.p.p.); in altri termini, occorre considerare la sorte, qui e ora, di risultati di intercettazioni legittime ex ante che siano però -almeno astrattamente- esposte alla sanzione di inutilizzabilità già nell’ambito del procedimento per il quale le intercettazioni sono state disposte. Invero, la giurisprudenza di legittimità ritiene inutilizzabili i risultati quante volte le intercettazioni, pur nell’ambito di un procedimento formalmente unico, vengano spese come prova di altri reati (non semplicemente derubricati all’esito delle indagini preliminari, bensì sin dall’iniziale ipotesi) insuscettibili, quoad poenam, di essere provati con siffatti mezzi di ricerca. Perciò, si rinviene sancito expressis verbis che “in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la circostanza che non possano considerarsi pertinenti a "diverso procedimento" risultanze concernenti fatti strettamente connessi a quello cui si riferisce l'autorizzazione giudiziale, e che dunque non rilevino i limiti di utilizzabilità fissati all'art. 270 cod. proc. pen., non esclude che siano applicabili, anche a tale proposito, le condizioni generali cui la legge subordina l'ammissibilità delle intercettazioni. Ne consegue che, quando nel corso di intercettazioni autorizzate per un dato reato emergono elementi concernenti fatti strettamente connessi al primo, detti elementi possono essere utilizzati solo nel caso in cui, per il reato cui si riferiscono, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto a norma dell'art. 266 cod. proc. pen.” (Cass pen., VI, 6 febbraio 2004, n. 4942, Kolakowska, in Arch. nuova proc. pen., 2004, 423; e conf. Id., I, 23 dicembre 1999, n. 14595, Toscano, dove si afferma il principio generale che “l’inutilizzabilità dei risultati illegittimamente acquisiti non consente nessuna differenza nel regime sanzionatorio in relazione alla utilizzazione delle intercettazioni nello stesso procedimento nel quale sono state disposte, ovvero in altro procedimento: in entrambi i casi il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni deve intendersi sussistente […] quando esse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge”). La presente sede di giustizia è (non soltanto diversa da quelle propriamente disciplinari e collocate a livello della singola Federazione, ma anche) certamente diversa da una sede di giustizia connotata di pubblicità: l’arbitrato è fenomeno privato, non autoritativo, la cui natura rende naturalmente applicabile alla disciplina che l’ordinamento vi riserva -come sostenuto anche in dottrina (cfr. Riv. dir. proc., 2002, 1142 s.)- la necessaria integrazione della tutela della riservatezza delle parti, ovvero, altrimenti dicendo, della necessaria cogenza del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30.6.2003, n. 196). Nel “trattamento” dei dati personali di L. Meani, cui il Collegio è chiamato sì “per ragioni di giustizia” ma senza integrare alcun “uffici[o] giudiziari[o]” (art. 8, comma 2, lett. g); 47), appaiono, allora, esercitabili dall’ “interessato” vuoi i poteri di “blocco” vuoi quelli di “oppo[sizione]” rispettivamente previsti dai commi 3 - lett. b)- e 4 - lett. a)- dell’art. 7 del Codice. Premesso che la difesa di L. Meani ha dato conto delle ragioni che integrerebbero “violazione di legge” ove i risultati delle intercettazioni fossero utilizzati ulteriormente contro il proprio assistito nell’ambito del procedimento penale in cui quelle intercettazioni sono state disposte (ove, seppur legittimo il mezzo, appaiono comunque esposti alla sanzione di inutilizzabilità i relativi risultati per le viste ragioni di pena corrispondente alla ipotesi di reato), ricorre nella presente sede di giustizia (almeno) un caso di esercizio del diritto (art. 8.1) di opposizione dell’interessato “per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta” (art.7, comma 4,lett. a). In breve, in relazione a L. Meani, e limitatamente alla peculiare conformazione del presente giudizio arbitrale, non sarebbe conforme alle “regole per tutti i trattamenti” -le quali impongono ai “titolari” e agli “incaricati” di conformarsi al principio di c.d. “non ecceden[za]” (art. 11, comma 1, lett. d), e cioè di adottare soluzioni che concretino un uso non esuberante dei dati personali “rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati”- l’utilizzazione di quegli stessi dati che appaiono di insicura utilizzabilità già “in relazione agli scopi [di giustizia penale] per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati” (art. 7, comma 3, lett. b). Questo Collegio, che non è un soggetto dotato di supremazia né è titolare di alcun procedimento ratione obiecti assolto dall’osservanza dei principi in materia di privacy e la cui decisiva natura privata riesce oltremodo esaltata dalla connotazione irrituale del presente giudizio (cfr. art. 52, comma 6, Cod. privacy), non può, insomma, utilizzare i risultati delle intercettazioni che lo stesso procedimento entro il quale sono state disposte appare ancora capace di obliterare. In altri termini, poiché non deve al contempo garantire una finalità di giustizia rilevante per l’ordinamento generale (finalità alla quale è costantemente dato altro statuto disciplinare), questo Collegio, ove non ritenesse -allo stato- inutilizzabili ai sensi dell’art. 11, comma 2, Cod. privacy i dati contenuti nelle trascrizioni delle “chiamate” (art. 4.2.b) di L. Meani, potrebbe sostanziare una “violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali”, con eventuali sequele anche in termini di responsabilità (art. 15). Di qui, evidentemente, scaturisce anche la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta dalla parte attrice, la cui rilevanza presuppone l’attingimento diretto delle trascrizioni delle conversazioni da parte di questo Collegio, il che, viceversa, rimane, per quanto detto, da escludere. 2. Tanto premesso, al Collegio non rimane inibita la cognizione dei fatti confessati da L. Meani, pur quando a esso sia tolta la diretta possibilità di attingere alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche acquisite. Si tratta, invero, quanto alla presente sede, di un giudizio civile entro il quale la sostanziale disponibilità della situazione reclamata in causa appare pienamente compatibile col valore legale di verità della affermazione di fatti contra se e favorevoli all’altra parte (art. 2730 c.c.). Ebbene, il contenuto delle conversazioni, appreso pur tramite la mediazione degli atti del presente procedimento che risultano sottoscritti dalla parte personalmente, rende ammissibile quel giudizio di disvalore che, peraltro, la stessa difesa della parte attrice ha ammesso - almeno in astratto - come possibile a norma dell’art.1, comma 1, C.G.S., vale a dire per contrasto della condotta di L. Meani coi doveri generali di “lealtà e probità sportiva”: contrasto che il Collegio ritiene, infatti, integrato nella fattispecie. Sotto questo profilo, è interamente condivisibile la motivazione con la quale la Corte Federale ha irrogato la sanzione della inibizione a L. Meani rilevando, in ultimo, che la stessa si giustifica anche soltanto per la serie di comportamenti ultra vires che per un soggetto collocato al rango organizzativo della s.p.a. Milan A.C., quale il rango occupato da L. Meani, non appariva giustificabile se non in funzione di esiti sconvenienti e censurabili. Anche le risultanze attualmente disponibili inducono, dunque, il Collegio a non discostarsi, quanto alla sussistenza della responsabilità per violazione dell’art. 1 C.G.S., dalla ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale: risulta, infatti, che il comportamento di L. Meani, addetto agli arbitri per l'A.C. Milan s.p.a., sia gravemente lesivo dei doveri di lealtà e probità sportiva per avere egli direttamente interloquito con soggetto partecipante al procedimento di designazione della terna arbitrale esercitando improprie suggestioni pro futuro; e per avere egli preso diretto contatto con gli assistenti di linea in prossimità della partita di campionato dell’A.C. Milan s.p.a. per la quale essi erano stati appena designati in un contesto oggettivamente equivocabile (in termini, cfr. anche lodo A. C. Milan S.p.A. vs F.I.G.C. del 27 marzo 2006). Per il vero, la stessa motivazione della Corte Federale, dopo aver dato conto di ciò (pg. 110 s.), svolge una debita comparazione con il trattamento sanzionatorio riservato a soggetti di vertice nell’ambito della medesima organizzazione societaria (pg. 113). Preso atto che la comparazione è debita, parimenti doverosa ne appare però l’attualizzazione alla luce anche della sopravvenuta giurisprudenza di questa Camera, entro la quale è, almeno quoad poenam, chiaramente distinguibile - ormai - la figura di vertice dell’organizzazione sportiva (cfr., per esempio, Pairetto vs F.I.G.C., lodo 28 marzo 2007) da quella di vertice del singolo sodalizio da quella, infine, non di vertice del sodalizio affiliato (che interessa direttamente), sicché in linea di principio non appare possibile che il trattamento sanzionatorio da riservare a quest’ultima figura, qual è quella di L. Meani, risulti deteriore, specie considerando che l’affermazione della responsabilità viene essenzialmente recata per il tramite dell’ammissione dei fatti, ciò che non è immeritevole di considerazione premiale nei confronti del soggetto che ha mosso pregiudiziale contestazione alle fonti di prova utilizzabili contro di sé. Dunque, in relazione a L. Meani va, in riforma della sanzione già applicata, determinata come equa la più ridotta sanzione della inibizione per la durata di anni 2 e mesi 2. 3. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la integrale compensazione delle spese del procedimento e per assistenza difensiva tra le parti. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa da Leonardo Meani contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • in riforma della determinazione della Corte Federale di cui al Comunicato ufficiale n. 1/CF del 25.7.2006, applica a Leonardo Meani la sanzione della inibizione temporanea per anni due e mesi due; • dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; • dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell’arbitrato in data 19 febbraio e 8 marzo 2007, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Ferruccio Auletta – Presidente F.to Aurelio Vessichelli – Arbitro F.to Ciro Pellegrino – Arbitro
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it