LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 203 del 28/06/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea IULIANO/LAVAGNESE U.S.D.1919

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 203 del 28/06/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea IULIANO/LAVAGNESE U.S.D.1919 Con reclamo inoltrato il 22/05/2007 a mezzo Raccomandata A.R. alla Commissione Accordi Economici, il sig.Andrea IULIANO, asseriva di aver concluso con la Società U.S.D.LAVAGNESE 1919 un accordo economico per €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/07. Precisando di aver percepito solo n.4 rate, per €.3.000,00 richiedeva la condanna della stessa al pagamento della rimanente somma di €4.500,00. Nulla la società replicava, né svolgeva alcuna attività difensiva. Si rileva preliminarmente però che il ricorrente, non ha allegato al ricorso la ricevuta in originale della Raccomandata A.R. inviata alla controparte, violando l’art.21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P. Q. M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig.Andrea IULIANO, nei confronti della Società U.S.D.LAVAGNESE 1919, per violazione dell’art.21 bis Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it