LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 203 del 28/06/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio ALTAMURA/F.C.ROSSANESE CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 203 del 28/06/07
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
10) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio ALTAMURA/F.C.ROSSANESE CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 02/04/2007 il sig.Antonio ALTAMURA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.ROSSANESE A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007. Richiedeva il riconoscimento della somma di €.2.500,00 quale rimborso spese relativo ai mesi di Gennaio e Febbraio 2007 non retribuiti, in quanto l’accordo economico aveva decorrenza dal 5/1/2007
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,ordina alla Società F.C.ROSSANESE A.S.D. ,il pagamento in favore del sig.Antonio ALTAMURA della somma di €.2.500,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.