F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 12 – APPELLO DELL’ A.C. COMPRENSORIO NOLA 1925 AVVERSO DECISIONI MERI¬TO GARA TERZIGNO/COMPRENSORIO NOLA DEL 24.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 176 del 19.4.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 13 - APPELLO DELL'A.C. COMPRENSORIO NOLA 1925 AVVERSO DECISIONI MERI¬TO GARA COMPRENSORIO NOLA/MATERASASSI DEL 17.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 176 del 19.4.2002) L'A.C. Comprensorio Nola 1925 ha proposto ricorso, con separati ma identici atti, avver¬so la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, pubblicata il 19 aprile 2002, con la quale venivano riuniti e rigettati i ricorsi relativi alle gare Nola/Materasassi e Terzigno / Nola disputate rispettivamente il 17 ed il 24 febbraio 2002 e date perse al Nola dal Giudice Sportivo per posizione irregolare del calcia¬tore D'Andrea Alessandro. Data l'identicità della materia trattata, i suddetti ricorsi vanno riuniti. Sostiene la ricorrente l'erronea applicazione di norma avendo il Giudice Sportivo e, in secondo grado, la Commissione Disciplinare, applicato la disposizione prevista dal comma 5° lett. a) dell'art. 12 C.G.S., in luogo del comma 8° dello stesso articolo, atteso che l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. aveva provveduto, in data 4.3.2002, a revocare detto tessera¬mento previa dichiarazione di nullità. Ritiene, al contrario, questa Commissione, che le impugnate decisioni non meritino cen¬sura alcuna essendo state correttamente ed esaurientemente motivate. E' infatti certo che l'Ufficiò Tesseramento ha accertato la nullità, a tutti gli effetti quanto previsto dal punto 5 del CU. n. 69 del 21 giugno 2001 secondo il quale la richiesta di tesse¬ramento a favore di società dilettantistiche da parte di calciatori che hanno risolto consen¬sualmente il rapporto contrattuale poteva avvenire nel periodo dal 2.7.2001 al 28.12.2001 e non oltre tale termine perentorio come invece è avvenuto per il D'Andrea. Non può trovare accoglimento la diversa tesi difensiva in base alla quale dovrebbe applicarsi la meno grave sanzione prevista dal comma 8 dell'art. 12, trattandosi di tesseramento revocato al D'Andrea dopo le due gare in questione, perché, come esattamente motivato dalla Commissione Disciplinare, la revoca del tesseramento a seguito di nuova valutazione dei requisiti richiesti, non può avere efficacia meramente "ex nunc", data la natura sicuramente retroattiva del provvedimento. Per questi motivi la C.A.F. riunisce gli appelli come innanzi proposti dall'A.C. Comprensorio Nola 1925 di San Giorgio a Cremano (Napoli) e li respinge. Dispone inca¬merarsi le relative tasse.
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