COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 14 giugno 2007 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARA VILLA LITERNO – BARANO CALCIO DEL 17.02.2007

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 14 giugno 2007 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARA VILLA LITERNO – BARANO CALCIO DEL 17.02.2007 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 71 del 22.02.2007, pag. 1767, con la quale, nel trasmettere gli atti all’Ufficio Indagini onde individuare precise e personali responsabilità a carico dei singoli tesserati coinvolti nella vicenda, nel sospendere in via cautelare il dirigente della società Villa Literno, sig. Filosa Paolo Luigi, si riservava la decisione sulla omologazione o meno del risultato di parità acquisito sul campo all’esito degli accertamenti medesimi. Vista la nota prot. 9787 del 12.06.2007, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Indagini trasmetteva, ai sensi dell’art. 27, VI° comma, C.G.S., a questo Giudice gli atti concernenti le dette indagini. Letti i prefati atti, nonché la dettagliata relazione, rileva che, a seguito degli espletati accertamenti effettuati con l’audizione di tesserati, messi anche a confronto, della terna arbitrale nonché del conducente il pullman della società ospite e del M.llo dei C.C. della stazione locale di Villa Literno, la fattispecie in esame si caratterizza per un asserito clima di gravi minacce ed intimidazioni che sarebbero state perpetrate durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo dal dirigente locale sig. Filosa Paolo Luigi ed altro estraneo, comunque appartenente alla società ospitante, ai danni della compagine ospite, addirittura all’interno degli spogliatoi di quest’ultima, clima che avrebbe cagionato un grave nocumento e turbamento agli stessi calciatori, al punto tale che i medesimi avrebbero “preferito” rinunziare durante il secondo tempo a giocare e consentire, pertanto, ai locali di pareggiare, onde preservare la propria incolumità personale. All’uopo, e per stare ai fatti, è opportuno precisare che alla fine del primo tempo, sul punteggio di 1-4 a favore degli ospiti, nel mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi per la rituale pausa, l’allenatore ospite, sig. Michele Abbandonato, veniva colpito al petto da persona non identificata che lo minacciava di ritorsioni e rappresaglie se non avesse fatto il possibile per consentire alla squadra locale di raggiungere il pareggio, tra l’altro con la “consigliata” e forzata sostituzione dei propri attaccanti (cosa che di poi effettivamente avvenne). Successivamente, la stessa avanti citata persona non identificata (del resto, è rimasta tale!) entrò prepotentemente negli spogliatoi degli ospiti ove provvide, con atteggiamento inequivoco a “notificare” gravi minacce, in particolare ai calciatori, paventando loro gravissimi danni fisici qualora non avessero acconsentito a che la squadra locale raggiungesse almeno il pareggio. In tale circostanza, sempre per stare ai fatti, entrò nello spogliatoio della terna arbitrale anche il citato dirigente sig. Filosa, in precedenza e durante il primo tempo, già espulso dal campo per intemperanze. Ripreso il secondo tempo, arrivati i Carabinieri dopo circa una decina di minuti, la partita, in un apparente clima di normalità, veniva portata a termine dall’arbitro e si concludeva con il punteggio di parità di 4-4. La vicenda non è di facile soluzione soprattutto in riferimento alla effettiva responsabilità del dirigente locale sig. Filosa Paolo Luigi, in ordine al comportamento del quale, in verità, non vi sono univoche dichiarazioni. Alcuni affermano che lo stesso, entrando negli spogliatoi degli ospiti alla fine del primo tempo, cosa del resto abbastanza insolita, avrebbe “corroborato” l’azione minacciosa dell’estraneo non identificato. Altri, invece, quali lo stesso allenatore ospite (Abbandonato) ed uno dei calciatori maggiormente colpiti dalle minacce (Di Costanzo GianLuca) hanno inequivocabilmente smentito che il Filosa avesse perpetrato minacce o avesse tenuto comportamento intimidatorio, anzi hanno precisato che il detto dirigente provvide ad allontanare il prefato “disturbatore”. Alla luce, pertanto, delle stesse dichiarazioni dell’allenatore e del calciatore avanti citati, per la indubbia posizione di “controparti” che rivestono, sembra a questo Giudice che al Filosa non possa essere ascritto alcun comportamento illecito, quantomeno in termini di minacce ed intimidazioni perpetrate nei confronti della compagine ospite. Minacce ed intimidazioni, viceversa, che non possono non essere riconosciute come avvenute ai danni della società Barano i cui componenti sono stati sicuramente influenzati “in negativo” quantomeno a partire dall’inizio del secondo tempo. Sembrano convergere in tal senso tutta una serie di indizi che, se sommati, sicuramente non offrono la incontrovertibile prova (come insegnava il Carrara) del turbamento psico-fisico tale da influenzare il risultato della gara ma offrono sicuramente quel quadro di presunzioni gravi, precise e concordanti che non possono non far ritenere che le minacce non abbiano non potuto influenzare il regolare svolgimento della gara durante il secondo tempo. In via preliminare, lo stesso arbitro riferisce innanzitutto che, nel rientrare in campo, dopo aver visto insolitamente il dirigente Filosa uscire dallo spogliatoio ospite, vi era “uno strano silenzio”; riferisce, altresì, di aver sentito più volte i calciatori ospiti affermare “Non abbiamo alternative, dobbiamo farli pareggiare”, precisando che gli stessi erano visibilmente intimoriti. A tanto si aggiunga, circostanze non da sottovalutare, che durante il secondo tempo, l’allenatore ospite ebbe a sostituire i calciatori attaccanti inseriti in distinta ai nn. 9, 10 e 11 e, infine, che dopo essere terminato il primo tempo con il punteggio di 1-4 a favore della compagine ospite, la gara si concluse con il punteggio di parità di 4-4. In dipendenza di quanto sopra evidenziato, ritiene questo Giudice che, a seguito delle minacce avvenute tra il primo e secondo tempo, i calciatori ospiti, intimoriti e turbati, hanno praticamente rinunziato di fatto a disputare la gara onde giustamente tutelare la propria incolumità personale, circostanza questa che non ha potuto non influenzare il risultato acquisito sul campo, essenzialmente falsato e non veritiero. L’atmosfera di intimidazione e di gravi minacce creatasi, in altri termini, ha condizionato, alterandolo, l’equilibrio psico–fisico degli atleti ospiti, determinandosi, in tal guisa, un indubitabile irregolare svolgimento della gara. Tanto rilevato e considerata la indubbia responsabilità oggettiva della società Villa Literno, letti gli artt. 12,13 e 14 del Codice di Giustizia Sportiva, P.Q.M. definitivamente pronunziando delibera di non omologare il risultato acquisito sul campo e di irrogare alla società Villa Literno la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 nonché l’ammenda di €. 2.500,00; di revocare la sospensione cautelare a carico del dirigente della soc. Villa Literno sig. Filosa Paolo Luigi e di irrogargli la inibizione fino al 30.10.2007.
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