COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 21 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SANGIOVANNESE CALCIO – GARA SANGIOVANNESE CALCIO / PIXOUS 2002 DEL 18.02.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 21 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SANGIOVANNESE CALCIO – GARA SANGIOVANNESE CALCIO / PIXOUS 2002 DEL 18.02.2007 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentita la società, che ne aveva proposto regolare richiesta, rileva che lo stesso è parzialmente fondato. Dall’istruttoria espletata da questa Commissione si è avuta la conferma che il direttore di gara ha sospeso l’incontro dopo essere stato colpito alle spalle dal calciatore Cetrangolo Daniele, della società Sangiovannese, con una ginocchiata e con una gomitata. Va quindi confermata la decisione del Giudice Sportivo in ordine alla sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in danno della società Sangiovannese. Per quanto attiene, invece, alle ulteriori sanzioni inflitte alla reclamante, va confermato l’obbligo di disputare le gare interne a porte chiuse fino al 30 giugno 2007, in considerazione della circostanza che il comportamento del calciatore Cetrangolo ha causato la sospensione della gara. Può essere, invece, diminuita l’ammenda inflitta alla società reclamante. Passando alla valutazione del reclamo in ordine alla squalifica inflitta al calciatore Cetrangolo Daniele, questa Commissione, anche in considerazione di altre decisioni assunte dal Giudice Sportivo in casi assolutamente simili, e della circostanza che il colpo inferto dal Cetrangolo Daniele è stato unico e non accompagnato da ingiuria o minaccia, ritiene che la stessa possa essere ridotta ad anni tre e mesi sei. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Sangiovannese Calcio, di ridurre ad euro 250,00 la sanzione della ammenda e ad anni tre e mesi sei la squalifica inflitta al calciatore Cetrangolo Daniele; conferma nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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