COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 28 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. PROCURATORE FEDERALE A CARICO: DEL TESSERATO SIG. PAPPACENA ANIELLO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.C. SARNESE E DEL SIG. SALATIELLO EMILIANO, CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. FORIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 7, COMMA 6, C.G.S.; DEL SIG. CAFASSO LUDOVICO, PRESIDENTE DELL’A.C. PIANURA, DEL SIG. SALATIELLO EMILIANO, CALCIATORE DELL’A.C. FORIO, E DELLA S.C. SARNESE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’OPERATO DEL PRESIDENTE DELLA S.C. SARNESE MEDESIMA; L’A.C. PIANURA, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’OPERATO DEL SUO PRESIDENTE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 28 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. PROCURATORE FEDERALE A CARICO: DEL TESSERATO SIG. PAPPACENA ANIELLO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.C. SARNESE E DEL SIG. SALATIELLO EMILIANO, CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. FORIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 7, COMMA 6, C.G.S.; DEL SIG. CAFASSO LUDOVICO, PRESIDENTE DELL’A.C. PIANURA, DEL SIG. SALATIELLO EMILIANO, CALCIATORE DELL’A.C. FORIO, E DELLA S.C. SARNESE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’OPERATO DEL PRESIDENTE DELLA S.C. SARNESE MEDESIMA; L’A.C. PIANURA, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’OPERATO DEL SUO PRESIDENTE La C.D., letto il deferimento, sentite le parti che ne hanno prodotto richiesta (per il sig. Pappacena Aniello, il suo assistente; in prima persona, il sig. Cafasso Ludovico), rileva che il sig. Procuratore Federale ha comunicato, con atto in data 30.03.2007, i deferimenti di cui all’epigrafe, per i motivi in essa richiamati. La C.D. ha acquisito le conclusioni della Procura Federale, nella persona del suo rappresentante, avv. Leonardo Cotugno, che così si sostanziano: un anno di inibizione al sig. Cafasso Ludovico; due punti di penalizzazione a carico della società Pianura, da scontare nel prossimo Campionato; due punti di penalizzazione a carico della società Sarnese, da scontare nel Campionato 2006/2007 o 2007/2008, previa verifica dell’afflittività della sanzione; quattro mesi di squalifica a carico del sig. Salatiello Emiliano; il rinvio del procedimento per il sig. Pappacena Aniello, in ragione della controversia in ordine alla relativa notifica. La vicenda è relativa alla somma di euro settemila, corrisposta dal sig. Pappacena Aniello (nella qualità di allora presidente della società Sarnese) al calciatore Salatiello Emiliano, in ordine alla quale il sig. Pappacena Aniello aveva anche chiesto la deroga alla clausola compromissoria (dalla quale richiesta era scaturito l’accertamento sugli aspetti disciplinari della questione, disposto per il tramite dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C.), per poter procedere al suo recupero, in quanto il predetto calciatore, dopo aver incassato il relativo assegno, si era reso indisponibile alla prosecuzione dell’attività, a partire dal febbraio 2006, a favore della Sarnese medesima. Nella medesima vicenda s’innesta un’altra somma di euro settemila, che il presidente della società Pianura, sig. Ludovico Cafasso, ha dichiarato all’Ufficio Indagini di aver consegnato al sig. Salatiello Emiliano, a titolo di “prestito personale”, nel mese di giugno del 2005. Nel successivo mese di novembre, il Salatiello restituì al Cafasso la metà dell’importo innanzi indicato, all’atto della consegna della lista di trasferimento dalla società Pianura alla società Sarnese, trattenendo la somma per differenza a titolo di rimborso spese, relativo al periodo di tesseramento a favore della medesima società Pianura. Dalla vicenda emerge una situazione certamente non conforme alla normativa che vige in ordine ai calciatori dilettanti, tesserati a favore di società dell’ambito regionale. Si rileva, altresì, un comportamento antiregolamentare, da parte sia del calciatore, sia delle società coinvolte. È da sottolineare, altresì, che il comportamento che si appalesa di maggiore gravità, sotto il profilo sostanziale, è quello del calciatore Salatiello Emiliano. Tanto premesso, sia alla luce di quanto fin qui esposto, sia in considerazione delle precisazioni esposte dalle parti, questa C.D., preso atto delle richieste sanzionatorie formulate dal rappresentante della Procura Federale, ritiene corrispondenti ad una giusta commisurazione della pena, in rapporto all’effettiva gravità delle infrazioni rispettivamente commesse, infliggere le seguenti sanzioni: l’inibizione fino al 30.09.2007 a carico del sig. Cafasso Ludovico; l’ammenda di euro 1.000,00(mille/00) a carico della società Pianura; l’ammenda di euro 1.000,00(mille/00) a carico della società Sarnese; la squalifica fino al 25.10.2007 a carico del sig. Salatiello Emiliano. Quanto al sig. Pappacena Aniello, questa C.D. ritiene che la notifica, così come formalizzata, sia da ritenere valida, infliggendo a suo carico, in ragione della sua responsabilità quale presidente della società Sarnese all’epoca dei fatti, l’inibizione fino al 30.09.2007. P.Q.M. DELIBERA di infliggere le seguenti sanzioni: l’inibizione fino al 30.09.2007 a carico del sig. Cafasso Ludovico (Pianura); l’ammenda di euro 1.000,00(mille/00) a carico della medesima società Pianura; l’ammenda di euro 1.000,00(mille/00) a carico della società Sarnese; la squalifica fino al 25.10.2007 a carico del calciatore Salatiello Emiliano; l’inibizione fino al 30.09.2007 a carico del sig. Pappacena Aniello (Sarnese).
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