COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 28 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. CAMPANIA: A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. FUTURA, SANTARSENESE, A.S. CALORALBURNI e A.S.D. ALBANOVA (per esclusione per quarta rinuncia), IN ORDINE AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (ATTIVITÀ MISTA), per violazione dell’art. 58, comma 1, N.OI.F.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 28 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. CAMPANIA: A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. FUTURA, SANTARSENESE, A.S. CALORALBURNI e A.S.D. ALBANOVA (per esclusione per quarta rinuncia), IN ORDINE AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (ATTIVITÀ MISTA), per violazione dell’art. 58, comma 1, N.OI.F. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il deferimento del Presidente del C.R. Campania a carico delle società in epigrafe, alle quali è stata contestata la violazione dell’art. 58, n. 1, N.O.I.F., non avendo esse preso parte, per la stagione sportiva 2006/2007, al Campionato Regionale Juniores, o essendo state da esso escluse, a seguito di quattro rinunce a gare; preso atto che il C.R. Campania ha pubblicato, già sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2006 (rispettivamente, per i Campionati di Eccellenza e Promozione, alle pagg. 20 e 22), la normativa di riferimento, in essa inclusa l’obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che non è pervenuta alcuna memoria difensiva nei termini, né alcuna giustificazione nel merito; rilevato che, effettivamente, nessuna delle società deferite ha preso parte al Campionato Regionale Juniores 2006/2007 (che, nell’ambito del C.R. Campania, è intitolato: Campionato Regionale di Attività Mista); constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 1 del 1° luglio 2006, sono prescritte fino ad euro 5.200,00 per le società di Eccellenza e fino ad euro 4.100,00 per le società di Promozione; ritenuto di dover provvedere, in relazione alle società che non hanno portato a termine il Campionato in argomento, nel rispetto della richiamata prescrizione di cui al C.U. n. 1 del 1° luglio 2006, ad infliggere sanzioni pecuniarie integrative, rispetto alle precedenti ammende, di cui alle singole rinunce a gare; P.Q.M. DELIBERA di irrogare alla società E. Zupo, del Campionato di Promozione (che non ha partecipato ad alcuna gara), l’ammenda di euro 2.500,00(duemilacinquecento); di irrogare alle seguenti società, anch’esse del Campionato di Promozione, rinunciatarie al Campionato di Attività Mista nel corso del suo svolgimento, le ammende di seguito indicate: A.S.D. FUTURA (esclusa, per quarta rinuncia, alla quarta giornata), l’ammenda integrativa di euro 2.100,00; alla società SANTARSENESE (esclusa, per quarta rinuncia, alla nona giornata), l’ammenda integrativa di euro 1.600,00(milleseicento); alla società A.S. CALORALBURNI (esclusa, per quarta rinuncia, alla quindicesima giornata), l’ammenda di euro 1.000,00(mille); alla società A.S.D. ALBANOVA (esclusa, per quarta rinuncia, alla venticinquesima giornata, ovvero ad una giornata dal termine del Campionato) l’ammenda di euro 500,00(cinquecento).
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