COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS FORTITUDO – GARA VIRTUS FORTITUDO / STRIANO DEL 18.11.06 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO VIRTUS FORTITUDO – GARA VIRTUS FORTITUDO / STRIANO DEL 18.11.06 – PROMOZIONE
La Commissione Disciplinare, con delibera, in ordine alla gara indicata in epigrafe, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 1° febbraio 2007 del C.R. Campania, alle pagg. 1631-2 (che faceva seguito alla sua precedente delibera, pubblicata sul C.U. n. 62 del 25.01.2007 del C.R. Campania, alla pag. 1557), nel confermare alcune decisioni del Giudice Sportivo di primo grado del C.R. Campania, aveva disposto la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., per gli accertamenti relativi a quanto, di seguito, stralciato testualmente dalla precedente, richiamata delibera di questa C.D.: “… sospensione della gara in anticipo, rispetto al normale orario di svolgimento, a seguito di netto rifiuto ad abbandonare il terreno di giuoco dell’allenatore della società Virtus Fortitudo sig. Montalbano Gaetano, dopo l’espulsione decretata dal direttore di gara, e perdita della stessa con il punteggio di 0-3; al fine di una più precisa loro definizione, per l’individuazione delle responsabilità di ognuna delle due contendenti, in relazione alla sospensione della gara ed alle sanzioni determinate sul punto dal Giudice Sportivo”. Pervenuta, in data 14.05.2007, la relazione dell’Ufficio Indagini sugli accertamenti richiesti da questa C.D., è stata immediatamente disposta la conseguenziale convocazione del Presidente della società reclamante ASD Virtus Fortitudo. Il Presidente della società Virtus Fortitudo non ha presentato alcuna memoria e non si è presentato, in risposta alla convocazione disposta, all’atto della discussione del reclamo. Nella sua relazione, confermativa – nella sostanza – degli atti ufficiali di gara, il Collaboratore dell’Ufficio Indagini ha sintetizzato gli aspetti essenziali delle audizioni da lui stesso disposte, precisando quanto segue: che il direttore di gara ha “confermato il contenuto del proprio referto… in particolare l’identificazione del sig. Montalbano Gaetano, unitamente ai dirigenti della sua squadra (Baia Generoso e Rocco Ciancio), del massaggiatore sig. Milano Giuseppe e dei calciatori (comprese le riserve sedute in panchina) come gli autori dell’accerchiamento del direttore di gara ed i calciatori ospiti minacciandoli, ma senza porre in essere alcuna aggressione fisica…”. Quanto alla sua decisione di sospendere la gara, il direttore di gara ha “ritenuto” di procedervi “allorché, per il coinvolgimento dei componenti della panchina ospitante nell’accerchiamento determinatosi, era risultata impossibile la prosecuzione…”. La conclusione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini viene riportata, di seguito, a stralcio: “Dalle indagini esperite non emerge la possibilità di una ricostruzione dei fatti diversa da quella descritta dal direttore di gara… il rapporto del direttore di gara… particolarmente analitico e dettagliato in ordine allo svolgimento dei fatti che hanno portato alla sospensione della gara, nonché in ordine alle aggressioni ed il proferimento di minacce poste in essere… né la ricostruzione degli eventi presenta vizi logici o incongruenze… Non emergono elementi idonei a smentire la ricostruzione del comportamento dell’allenatore sig. Montalbano Gaetano e dei dirigenti della sua squadra precedentemente citati… la ricostruzione degli eventi che emerge dalle dichiarazioni dei tesserati appare poco credibile e finalizzata, su di un canovaccio preordinato a sollevarsi da ogni responsabilità… essa è inattendibile… per l’evidente illogicità… In conclusione… deve ritenersi la piena responsabilità dell’allenatore, dei dirigenti (Baia Generoso e Rocco Ciancio), del massaggiatore e dei calciatori (comprese le riserve sedute in panchina) e la pari responsabilità della società in ordine ai fatti determinanti la sospensione della gara”. Si consideri, al riguardo, che questa C.D. aveva trasmesso gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. con la finalità, espressamente enunciata nel testo della delibera del 29.01.2007 (pubblicata sul citato C.U. n. 64 del 1° febbraio 2007), degli accertamenti utili a dirimere ogni possibile dubbio o perplessità. Sui punti sottoposti agli accertamenti medesimi, non si può che rinviare alla relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, già innanzi citata. La pur pregevole memoria difensiva della società Virtus Fortitudo, prodotta all’atto della prima audizione, non può, nel rispetto della gerarchia delle fonti in ambito sportivo, essere considerata idonea a confutare la fonte privilegiata di prova, che si individua nel rapporto arbitrale e nelle sue successive dichiarazioni, rese per l’appunto all’Ufficio Indagini e dal Collaboratore di quest’ultimo convalidate nella sua relazione. Sotto il profilo della qualificazione come “accerchiamento e minacce” dell’episodio cruciale della vicenda, gli accertamenti hanno evidenziato che, pur con una gradualità di responsabilità, la partecipazione effettiva ad essa si è verificata anche per quel che riguarda alcuni tesserati della società Virtus Fortitudo. Quanto alle sanzioni a carico dei singoli e della società Virtus Fortitudo, esse erano state già confermate con la delibera pubblicata alle pagg. 1631-2 del C.U. n. 64 del 1° febbraio 2007, per cui si soprassiede doverosamente da ogni ulteriore intervento. Per quel che concerne, infine, le decisioni che erano state sospese da questa C.D., in attesa degli accertamenti dell’Ufficio Indagini, deve disporsi la conferma della punizione sportiva, già determinata dal Giudice Sportivo di primo grado, a carico della società Virtus Fortitudo, con il punteggio di 0-3. P.Q.M.
DELIBERA
di confermare, in via specifica, la punizione sportiva della perdita della gara in esame, a carico della società Virtus Fortitudo; di confermare le sanzioni disciplinari, come già indicate nella delibera di questa C.D., pubblicata sul C.U. n. 64 del 1° febbraio 2007, alle pagg. 1631-2, del C.R. Campania; di confermare (in ragione del parziale accoglimento, di cui alla citata delibera) il nulla a provvedere, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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