COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA OTTAVIANO – GARA NUOVA OTTAVIANO / SAN SEBASTIANO DEL 25.03.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA OTTAVIANO – GARA NUOVA OTTAVIANO / SAN SEBASTIANO DEL 25.03.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, che ne aveva prodotto regolare richiesta, ritiene che il reclamo medesimo meriti parziale accoglimento. Invero, nel mentre non possono trovare alcun accesso le impugnazioni di seguito indicate: la squalifica del campo, con l’obbligo di disputa delle gare a porte chiuse e la sanzione pecuniaria accessoria, commisurate in modo congruo dal Giudice Sportivo di primo grado; le squalifiche inflitte all’allenatore Vetrano Elia ed ai calciatori Bifulco Nicola, Fiorenzano Rosario Luigi, Vecchione Antonio, Infante Bartolomeo e Furino Marco, in quanto commisurate con giusta corrispondenza alla reale gravità delle infrazioni commesse, deve, viceversa, disporsi la riduzione, a tutto il 28.02.2008, della sanzione inflitta a carico del calciatore Auxilia Bernardo. Quanto alle sanzioni confermate, non possono non sottolinearsi l’assoluta gravità e la pesante inciviltà dei fatti verificatisi, caratterizzati da violenza cieca, particolarmente nei confronti del direttore di gara, contro il quale si è registrato perfino un lancio di oggetti e di sputi, al termine della gara, quasi a sigillo di una vicenda obiettivamente in netto contrasto con i principi dello sport. Quanto alla punizione sportiva della perdita della gara, la partecipazione attiva agli atti di violenza, da parte di numerosi tesserati della società Nuova Ottaviano, è, già da sola e senza considerare le vicende accessorie, motivazione sufficiente perché essa fosse inflitta. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Nuova Ottaviano, di ridurre a tutto il 28.02.2008 la squalifica a carico del calciatore Auxilia Bernardo; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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