COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PIMONTE – GARA PIMONTE / REAL ATLETICO SAVOIA DEL 14.03.2007 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PIMONTE – GARA PIMONTE / REAL ATLETICO SAVOIA DEL 14.03.2007 – ATT. MISTA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, rileva che il reclamo è fondato. La vicenda è relativa alla sanzione dell’ammenda di euro 150,00, inflitta a carico della società Pimonte per aver consentito al proprio massaggiatore, sig. Somma Raffaele, di essere presente in panchina, nonostante fosse in corso di espiazione di squalifica. La società ha dimostrato in modo documentale che il Somma Raffaele gravato da squalifica era persona fisica diversa dal Somma Raffaele presente in panchina, in occasione della gara in esame. La sanzione dell’ammenda impugnata deve, dunque, essere ridotta ad euro 15,00, in ragione della mancata richiesta di forza pubblica, che era stata inglobata nella sanzione principale. Deve, altresì, essere ridotta di mesi uno (in ragione dell’insussistenza della circostanza aggravante) la squalifica inflitta al Somma Raffaele. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Pimonte, di ridurre da euro 150,00 ad euro 15,00 l’impugnata ammenda e di ridurre di mesi uno la squalifica a carico del massaggiatore, sig. Somma Raffaele; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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