COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ARIANO NORD EST – GARA VALLESACCARDESE / ARIANO NORD EST DEL 18.12.2006 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ARIANO NORD EST – GARA VALLESACCARDESE / ARIANO NORD EST DEL 18.12.2006 – ATT. MISTA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva quanto segue. Con il reclamo in oggetto viene proposto la regolarità dello svolgimento della gara. Per questa tipologia di reclamo la competenza a pronunciarsi è riservata, dal Codice di Giustizia Sportiva, al Giudice di primo grado e non a questa Commissione. Deve quindi dichiararsi inammissibile il reclamo, in quanto la società non ha provveduto, nei modi e termini prescritti dal C.G.S., a formalizzare il preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo, presupposto ineludibile per l’eventuale trasmissione degli atti all’Organo di prima istanza, per l’esame nel merito. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, in quanto di competenza del Giudice Sportivo e privo del prescritto preannuncio, telegrafico o a mezzo telefax; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it