COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FARNETUM – GARA FARNETUM / CASTELPOTO DEL 27.01.2007 – 3^ CAT. – C.P. BENEVENTO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FARNETUM – GARA FARNETUM / CASTELPOTO DEL 27.01.2007 – 3^ CAT. – C.P. BENEVENTO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso non può essere accolto. Invero, neppure le deduzioni della ricorrente consentono di acquisire elementi idonei ad una decisione difforme, rispetto a quella, approfonditamente motivata, del Giudice Sportivo. Nella circostanza, deve ribadirsi che la società Farnetum non ha messo a disposizione, sia pure nel termine temporale di un solo giorno, un terreno di gioco sostitutivo, una volta acquisita la conoscenza dell’indisponibilità di quello da essa stessa comunicato per la gara, di cui al reclamo in esame. Considerati e valutati i non rari precedenti giurisprudenziali in argomento, questa C.D. ritiene di dover confermare la decisione del Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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