COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SERINO 1928 – GARA SOLOFRA / SERINO DEL 25.02.07 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SERINO 1928 – GARA SOLOFRA / SERINO DEL 25.02.07 – ECCELLENZALa C.D., letto il reclamo proposto dalla società Serino 1928 per la gara in epigrafe, visti gli atti ufficiali, rileva che esso deve essere dichiarato inammissibile. Invero, il reclamo è stato spedito il 5.06.2007, con raccomandata postale n. 13095618655-7, ovvero oltre il termine prescritto dall’art. 42, comma 5, C.G.S. (entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare). La necessitata declaratoria d’inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 29, commi 5 e 9. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Serino 1928.
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