COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO RESINA 1998 – GARA LITOLUX G.B. VICO / RESINA 1998 DEL 25.05.07 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO RESINA 1998 – GARA LITOLUX G.B. VICO / RESINA 1998 DEL 25.05.07 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo, sentita la società reclamante, che ne aveva prodotto regolare richiesta e che ha depositato una documentazione relativa alla gara, rileva l’infondatezza del reclamo medesimo. La vicenda in esame è di straordinaria gravità. Essa è stata provocata dall’assurdo, inqualificabile comportamento di un sostenitore della società reclamante che, con sommo dispregio di ogni principio sportivo, si è recato nei pressi dei tesserati e dei sostenitori della società Litolux G.B. Vico (che aveva appena perso, ai tiri di rigore, lo spareggio per l’accesso al Campionato di Promozione), con volgare atteggiamento provocatorio. Nella contingenza attuale, un comportamento di tal fatta non deve soltanto essere condannato, ma additato davvero quale esempio di incomparabile negatività, oltre che di sovrana incoscienza, in considerazione di quanto si è effettivamente verificato e di quanto avrebbe potuto registrarsi di addirittura peggiore. Le sanzioni a carico della società, in ragione del principio della responsabilità oggettiva, sono state commisurate dal Giudice Sportivo in modo assolutamente equo ed equilibrato. Deve, dunque, disporsi il rigetto del proposto gravame d’appello. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Resina 1998; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, a carico della società Resina 1998.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it