COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 13/06/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI 206 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig.MEDORI ANDREA, dirigente C.S.C.MARRADESE e C.S.C.MARRADESE – campionato di II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 13/06/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI 206 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig.MEDORI ANDREA, dirigente C.S.C.MARRADESE e C.S.C.MARRADESE – campionato di II^ categoria Con nota 17 maggio 2007 prot.n 1916/593pf/SP/ma il Procuratore Federale, - esaminati gli atti trasmessi dalla Commissione Disciplinare presso il C.R.E.R. e relativi al ricorso avverso la squalifica del sig.Giulio Casadio, allenatore della Società C.S.C..MARRADESE MARRADI, presentato alla C.D. stessa dal Presidente della Sezione Calcio del Club Sportivo Culturale Marradese (affiliata F.I.G.C. con la denominazione C.S.C.MARRADESE ) sig.ANDREA MEDORI; - rilevato che il suddetto sig.ANDREA MEDORI nel contesto dei motivi del ricorso rileva le “gravi sciocchezze contenute nel C.U. n. 34 del 14.3.2007 (comunicato in cui è stata pubblicata la decisione cui ricorre) ed inoltre testualmente afferma “facciamo presente che, se non ci riterremo tutelati dalla Vostra decisione, adiremo le vie legali contro il D. di G., l’A.I.A. e la F.I.G.C. stessa”; - considerato che le succitate espressioni sono da considerare la prima lesiva della reputazione degli Organi Federali, travalicando pur legittimo diritto di critica, la seconda un implicito condizionamento alla libera determinazione degli Organi di Giustizia Federali; - ritenuto che i fatti, come sopra riportati integrano gli estremi della violazione di cui all'art.1 comma 1 del C.G.S., ascrivibile al sig.ANDREA MEDORI, della società C.S.C.MARRADESE MARRADI; - visto l'art.28 comma 4 lett.b) del C.G.S.; - ha deferito a questa C.D il sig.ANDREA MEDORI, per rispondere della violazione di cui all'art.1 comma 1 del C.G.S., per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva e la società C.S.C.MARRADESE MARRADI per rispondere della violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato. Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, nulla è pervenuto delle stesse. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità del sig.ANDREA MEDORI, e, conseguentemente, della società C.S.C.MARRADESE in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la inibizione per giorni 15 per il sig.ANDREA MEDORI e con l’ammenda di € 200 per la società C.S.C.MARRADESE. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig. ANDREA MEDORI, integra la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. , con conseguente violazione da parte dellae società C.S.C.MARRADESE dell’art.2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione agli addebiti contestati al proprio tesserato; - visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig.ANDREA MEDORI l’inibizione per giorni 15 ed alla società C.S.C.MARRADESE l’ammenda di € 200. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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