COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 20/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA G.S.FRAORE avverso squalifica al 28.5.2008 calc.LEONI NICOLA delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 47 del 7.6.2007 gara SALSOMAGGIORE – FRAORE del 28.5.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°48 del 20/06/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA G.S.FRAORE
avverso squalifica al 28.5.2008 calc.LEONI NICOLA
delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 47 del 7.6.2007
gara SALSOMAGGIORE – FRAORE del 28.5.2007
Il G.S.FRAORE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che, nel “considerare riprovevole il gesto
compiuto dal LEONI, intende però rilevare come lo stesso non possa essere configurato nella condotta violenta nei
confronti degli ufficiali di gara, prevista dall’art.14 comma 2bis lettera d) del C.G.S.. Infatti nel comunicato del 7.6.2007
veniva descritto che il giocatore, a seguito dell’espulsione, schiaffeggiava in modo non violento il direttore di gara.
Pertanto si trattava di una provocazione nei confronti del direttore di gara da parte del giocatore, che pur essendo
sanzionabile, non era intenzionata a recare danno alcuno, e men che meno ad addivenire ad una condotta violenta. Il
sig.LEONI è comunque pentito del gesto commesso e non si sottrarrà alle sue responsabilità, ma tutto questo di
fronte ad una sanzione proporzionata al gesto compiuto. Altresì la condotta del sig.LEONI è stata dovuta anche dalla
conoscenza, al di fuori dei campi di calcio, del direttore di gara, infatti questa circostanza nel momento concitato
dell’espulsione ha influenzato notevolmente il comportamento del giocatore”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, preliminarmente dichiarando di non
conoscere il calc.LEONI, ha precisato che il predetto, espulso per doppia ammonizione, all’atto della
comunicazione del provvedimento lo colpiva con due schiaffi, non violenti, ad una guancia, rivolgendogli nel
contempo espressioni offensive e scurrili;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il
giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, posto che si è trattato nell’occasione di un atto di
violenza, seppure messo in atto senza particolare intensità,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 28.5.2008 del calc.LEONI NICOLA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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