COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 31/05/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 75 – Reclamo Soc. Polisports Pieve Ligure avverso la squalifica dei calciatori Bottaro Andrea fino al 31.12.2007, Camisassi Nicola per tre gare effettive ed avverso l’inibizione dell’allenatore Taverna Andrea fino al 30.5.2010 – Gara Pieve Ligure – San Filippo Neri Albenga del 19 maggio 2007 Campionato Juniores Provinciale – Titolo Regionale. C.U. N. 66 del 24 Maggio 2007
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 31/05/2007
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 75 - Reclamo Soc. Polisports Pieve Ligure avverso la squalifica dei calciatori Bottaro Andrea fino al 31.12.2007, Camisassi Nicola per tre gare effettive ed avverso l’inibizione dell'allenatore Taverna Andrea fino al 30.5.2010 - Gara Pieve Ligure - San Filippo Neri Albenga del 19 maggio 2007 Campionato Juniores Provinciale – Titolo Regionale.
C.U. N. 66 del 24 Maggio 2007
Il Giudice Sportivo, in ordine alle risultanze ufficiali della gara in epigrafe, squalificava i seguenti tesserati della società Pol. Pieve Ligure:
Camisassi Nicola – calciatore – per tre gare effettive, perché “espulso per un fallo su di un avversario, iniziava ad insultare in modo gravissimo l’arbitro”;
Bottaro Andrea – calciatore – fino al 31.12.2007, perché “a fine gara lanciava la maglia in faccia all’arbitro, insultandolo e minacciandolo in modo gravissimo”.
Inibiva inoltre l’allenatore della soc. Pieve Ligure Taverna Andrea fino al 30/05/2010 perché “allontanato al 35º del secondo tempo per offese e minacce gravi, si avvicinava al direttore di gara e lo toccava alla testa, inoltre gli strappava alcuni capelli, procurando forte dolore. Reiterava ingiurie e minacce dall’esterno del terreno di gioco”.
Siffatte sanzioni sono state appellate dalla soc. Polisports Pieve Ligure con reclamo di rito nel quale sostiene, a)- per il Taverna, la non veridicità del rapporto arbitrale perché il tecnico, all’atto dell’espulsione, aveva incrociato il direttore di gara e “con un buffetto lo scherniva per i suoi lunghi capelli…”; b)- per il Camisassi, che il calciatore sarebbe stato vittima di un clamoroso scambio di persona con altro giocatore espulso; c) per il Bottaro, che il tesserato aveva lanciato la maglia verso l’arbitro raggiungendolo ai piedi e non al volto.
Conclude la reclamante con la richiesta d’una congrua riduzione della squalifica del calciatore Bottaro e dell’inibizione del tecnico Taverna e con l’affrancamento della sanzione inflitta al calciatore Camisassi.
In giudizio è intervenuto il rappresentante della società.
Osserva la Commissione Disciplinare che le eccezioni proposte dalla società appellante non possono essere prese in considerazione perché in insanabile contrasto col referto di gara, che, chiaro e coerente nella descrizione dei fatti, riveste, ai sensi dell’art. 31 lett.A/1 C.G.G. valore di prova assoluta. I fatti si sono quindi svolti così come riferito dall’arbitro e come perfettamente compendiato dal primo giudice nella sua declaratoria.
Sotto il profilo dell’entità, le squalifiche dei due calciatori vanno confermate perché eque ed appropriate a quanto riferito dall’arbitro, tenuto conto, relativamente al calciatore Bottaro, dell’aggravante della giovane età.
Quanto all’allenatore Taverna Andrea, pur considerando grave e biasimevole il gesto compiuto, la sanzione deve essere contenuta in limiti più ristretti, atteso che l’arbitro non ebbe a subire danni fisici e fu in grado di portare a termine la gara senza problemi.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di accogliere parzialmente il reclamo della Pol. Pieve Ligure e riduce la squalifica dell’allenatore Taverna Andrea dal 31 Dicembre 2010 al 30 Giugno 2009. Fermo il resto.
Dispone la restituzione della tassa.
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