COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 07/06/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 69 – Procura Federale – Deferimento del calciatore Porrini Erik, già tesserato per l’U.S.D. Santerenzina e della stessa società per violazione degli art. 27 commi 2 e 4 dello Statuto della F.I.G.C (ora art. 30, commi 2, 3 e 4 dl nuovo statuto) e dell’art. 1 comma 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 07/06/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 69 - Procura Federale - Deferimento del calciatore Porrini Erik, già tesserato per l’U.S.D. Santerenzina e della stessa società per violazione degli art. 27 commi 2 e 4 dello Statuto della F.I.G.C (ora art. 30, commi 2, 3 e 4 dl nuovo statuto) e dell'art. 1 comma 1 C.G.S. Con atto del 7 Maggio 2007 sono stati deferiti: • il calciatore Porrini Erik, all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. U.S.D. Santerenzina; • l’U.S.D. Santerenzina; per rispondere, il primo, della violazione dell’art. 27 commi 2 e 4 dello statuto della F.I.G.C. e dell’art. 1 comma 1 C.G.G., la società per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato (art. 2 comma 4 C.G.S.). I fatti A seguito d’accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C. è emerso che il calciatore Porrini Erik ha presentato querela presso l’Autorità Giudiziaria Ordinaria nei confronti del calciatore Conte Maurizio, all’epoca dei fatti tesserato per l’USD Don Bosco La Spezia, denunciando d’essere stato colpito con un pugno, dopo la fine della partita Terenzina-Don Bosco del campionato di prima categoria del 18 dicembre 2005, mentre si trovava ancora in campo diretto negli spogliatoi; tale comportamento del Porrini, ritenuto dal Procuratore Federale violatorio dell’art. 27 commi 2 e 4 dello Statuto Federale vigente all’epoca dei fatti, ha innescato il giudizio disciplinare a carico del calciatore e conseguentemente, della Soc. U.S.D. Santerenzina per responsabilità oggettiva ex art. 2 comma 4 C.G.S.. Il dibattimento Espletate le incombenze istruttorie, il procedimento si è svolto alla data stabilita, con la presenza dell’Avv. Paolo Pronzato, in rappresentanza della Procura Federale, e del calciatore Porrini Erik. Assente la società, che ha fatto pervenire nei termini una memoria difensiva. Il Procuratore Federale ha sostenuto il principio di colpevolezza del Porrini, concludendo con la richiesta delle sanzioni, nel minimo edittale di cui all’art. 11bis del C.G.S. e cioè, per il calciatore mesi sei di squalifica e per la società, penalizzazione di punti tre nella classifica dell’attuale campionato oltre all’ammenda di € 100,00.- Il calciatore Porrini, ha ammesso i fatti affermando d’essere stato costretto a adire le vie legali avendo riportato a seguito del pugno subito, lesioni al naso che l’avevano costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, con conseguente danno anche economico per aver dovuto rinunciare a quindici giorni di lavoro. L’U.S.D. Santerenzina, nella lunga e circostanziata memoria, incentra la propria difesa sull’inapplicabilità della responsabilità oggettiva al caso di specie. Le conclusioni Emerge dalla lettura della relazione dell’Ufficio Indagini che l’arbitro ha dichiarato di aver portato a termine la gara senza problemi e di non aver ricevuto alcuna denuncia d’aggressione durante le fasi di gioco aggiungendo che nessuno s’era lamentato di ciò. Conclude l’inquirente denotando la mancanza di riscontri certi sui fatti, anche in relazione alle dichiarazioni del Conte che nega ogni addebito, ma con l’affermazione che il Porrini ha contravvenuto agli obblighi di cui all’art. 27 comma 1-2 dello Statuto Federale della F.I.G.C. che prevede “sanzione disciplinare per l’omissione di comunicazione di fatto”. Osserva la Commissione Disciplinare che il fatto contestato al Porrini non può essere ricondotto alla violazione dell’art. 27 comma 2 C.G.S. per i seguenti motivi: a)- nessun provvedimento di carattere disciplinare era stato adottato in relazione al fatto (del quale non risulta neppure la prova certa che sia avvenuto); b)- il citato art. 27 comma 2 C.G.S. dello Statuto Federale stabilisce che la clausola compromissoria è violata solo “non accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi…nelle materie riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”; c)- nel caso di specie quindi il Porrini, non ha disatteso alcun provvedimento né alcuna norma specifica dell’Ordinamento Federale, e quindi non ha violato la clausola compromissoria perché non è esplicitamente previsto per i tesserati, l’obbligo di richiedere alla F.I.G.C. l’autorizzazione a procedere per vie legali a tutela dei propri diritti per fatti occorsi a fine gara che non siano stati riportati dall’arbitro o non siano stati rilevati da dirigenti federali presenti sul campo, e siano stati preventivamente giudicati dagli Organi della Giustizia Sportiva con sentenza passata in giudicato. Concludendo la Commissione Disciplinare non può che assolvere il Porrini dall’accusa d’aver violato la clausola compromissoria dello Statuto Federale, con conseguente proscioglimento della soc. Santerenzina dagli addebiti per responsabilità oggettiva. Il dispositivo Per questi motivi la Commissione Disciplinare proscioglie da ogni addebito Porrini Erik, calciatore già tesserato per l’U.S.D. Santerenzina e l’U.S.D. Santerenzina. Dispone che, a’ sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, alla Procura Federale ed ai soggetti deferiti.
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