COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 14/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Presidente del CRL a carico di U.S. ATLETIC TREZZANO Camp. 1^ Cat. Gir. I – in violazione dell’art.40 del Regolamento della LND e dell’art.37 comma c), ca), cb) del Regolamento del Settore Tecnico.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 14/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Presidente del CRL a carico di U.S. ATLETIC TREZZANO Camp. 1^ Cat. Gir. I – in violazione dell’art.40 del Regolamento della LND e dell’art.37 comma c), ca), cb) del Regolamento del Settore Tecnico. La società deferita, a seguito del deferimento in epigrafe, dichiara a difesa che il sig. Gianluca BARATTERIO non era mai comparso in nessuna distinta di gara con la qualifica di allenatore, bensì in qualità di dirigente regolarmente tesserato. La U.S. ATLETIC TREZZANO ammette inoltre che il qualche gara la squadra non era assistita in campo da alcun allenatore, solamente per il periodo necessario intercorrente tra l’interruzione delle prestazioni da parte dell’allenatore, sig. Paride DEGRADI e il reperimento del nuovo tecnico, sig. Alberto ICARDI, allenatore delle squadre giovanili. Secondo la reclamante tale comportamento non configura la violazione delle norme indicate nel deferimento. Le difese svolte dalla reclamante non possono trovare accoglimento in quanto, ai sensi dell’art.40 del Regolamento della LND, l’allenatore deve essere presente in panchina nelle gare ufficiali ad eccezione di casi di forza maggiore. Nel caso di specie non siamo in presenza di alcuna forza maggiore anche in considerazione che la reclamante disponeva di un allenatore delle squadre giovanili, il quale ha poi assunto la conduzione tecnica della squadra. La Commissione Disciplinare PQM accertata e dichiarata la responsabilità della società U.S. ATLETIC TREZZANO in violazione dell’art.40 del Regolamento della LND e dell’art.37, comma c), ca), cb) del regolamento del Settore Tecnico condanna la U.S. ATLETIC TREZZANO alla sanzione dell’ammenda di Euro 500,00. Manda alla Segreteria del CRL di comunicare direttamente alla società deferita la presente decisione.
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