• Stagione sportiva: 2006/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 14/06/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di
• Dario HUBNER, calciatore tesserato per la società U.S. ORSA CORTE FRANCA;
• Moreno PIANTONI, Presidente della società U.S. ORSA CORTE FRANCA;
• U.S. ORSA CORTE FRANCA,
per rispondere i primi due della violazione di cui agli artt.94 delle NOIF (accordi in contrasto con le norme), 39, comma 2, del Regolamento della LND, (gli accordi e le convenzioni) e 1, comma 1, del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) e la terza , ai sensi dell’art.2, comma 4, del CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le violazioni addebitabili al proprio Presidente ed al proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 14/06/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di
• Dario HUBNER, calciatore tesserato per la società U.S. ORSA CORTE FRANCA;
• Moreno PIANTONI, Presidente della società U.S. ORSA CORTE FRANCA;
• U.S. ORSA CORTE FRANCA,
per rispondere i primi due della violazione di cui agli artt.94 delle NOIF (accordi in contrasto con le norme), 39, comma 2, del Regolamento della LND, (gli accordi e le convenzioni) e 1, comma 1, del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) e la terza , ai sensi dell’art.2, comma 4, del CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le violazioni addebitabili al proprio Presidente ed al proprio tesserato.
Con provvedimento dell’8 marzo 2007 il Procuratore Federale,
• letta la relazione (n.111 in 06/07), con la quale il Collaboratore dell’Ufficio Indagini aveva completato gli accertamenti relativi alle dichiarazioni rilasciare in data 28/09/2006 dal rag. Mario MACALLI, Presidente della Lega Professionisti Serie C, alla Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati;
• rilevato dall’esame di detta relazione, tra l’altro,che in data 04/08/2006 veniva firmata una scrittura privata tra il calciatore Dario HUBNER e la società U.S. ORSA CORTE FRANCA, società militante nel Campionato Eccellenza del Comitato Regionale Lombardia, in persona del suo Presidente sig. Moreno PIANTONI;
• rilevato, dall’esame dei termini di detta scrittura privata, che le parti hanno con essa perfezionato un accordo economico convenendo il versamento di una somma pari ad Euro 7.500,00 a titolo di rimborso spese, più Euro 10.000,00 a titolo di premio per la vittoria in campionato o, in alternativa, Euro 7.500,00 in caso di raggiungimento dei play off, da parte della società U.S. ORSA CORTE FRANCA all’HUBNER in cambio delle prestazioni sportive di quest’ultimo per la corrente stagione sportiva;
• considerato che l’art.39 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vieta e rende nulli ad ogni effetto gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”;
• considerato. altresì, che l’art.94, comma 1 lett. a), delle NOIF sancisce il divieto degli “accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale”;
• ritenuto, per quanto concerne la posizione del Presidente della Lega Professionisti Serie C rag. Mario MACALLI, di dover procedere con separato provvedimento:
• tenuto, pertanto, che i fatti come sopra descritti integrino gli estremi delle violazioni degli artt.94 (accordi in contrasto con le norme) delle NOIF, 39, comma 2, del Regolamento della LND (gli accordi e le convenzioni) e 1, comma 1, (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) del CGS ascrivibili ai sigg. Dario HUBNER, calciatore attualmente tesserato con la U.S. ORSA CORTE FRANCA , e Moreno PIANTONI, Presidente della società U.S. ORSA CORTE FRANCA, nonché alla società U.S. ORSA CORTE FRANCA a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.2, comma 4, del CGS, per le violazioni addebitabili al proprio Presidente ed al proprio tesserato;
deferiva avanti Questa Commissione i signori Dario HUBNER, calciatore tesserato per la società U.S. ORSA CORTE FRANCA, di Moreno PIANTONI, Presidente della società U.S. ORSA CORTE FRANCA e della società U.S. ORSA CORTE FRANCA per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe.
I deferiti, preso atto delle suddette contestazioni della Procura Federale, di difendevano assumendo di aver agito in buona fede nel rispetto dell’art.94 delle NOIF in quanto con la scrittura privata del 4 agosto 2006 era espressa la volontà di riconoscere al calciatore Dario HUBNER la somma di 25.000,00 Euro a titolo di rimborso spese previste dall’art.94 ter delle NOIF per la serie D, considerato che non vi era una normativa specifica per i campionati di serie inferiore.
In particolare, il calciatore e il Presidente della U.S. ORSA CORTE FRANCA affermavano di aver applicato le norme previste per la serie D in presenza di un vuoto normativo tanto che l’accordo raggiunto con l’HUBNER era stato registrato nella contabilità della società ed era stato spontaneamente consegnato al Vice Capo dell’Ufficio Indagini in quanto certi della legittimità del proprio comportamento.
La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con il procuratore dei deferiti, preso atto che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti, chiedeva la revoca del tesseramento del sig. Dario HUBNER, la condanna del signor Dario HUBNER a un anno di squalifica, del sig. Moreno PIANTONI a due anni di inibizione e della società U.S. ORSA CORTE FRANCA all’ammenda di Euro 5.000,00 e alla penalizzazione di 5 punti da scontarsi nel prossimo campionato e che i deferiti chiedevano l’assoluzione per non aver commesso il fatto
OSSERVA
dalle dichiarazioni rilasciate all’Ufficio Indagini dai deferiti e dai documenti acquisiti emerge che in data 4 agosto 2006 il signor Dario HUBNER e la società U.S. ORSA CORTE FRANCA, in persona del Presidente, Moreno PIANTONI, hanno sottoscritto una scrittura privata in forza della quale Dario HUBNER si impegnava “alla prestazione calcistica nelle file dell’ U.S. ORSA CORTE FRANCA per la stagione sportiva 2006/2007” e l’ U.S. ORSA CORTE FRANCA a fronte di tale impegno, si impegnava a corrispondere al calciatore un rimborso spese di Euro 7.500,00 un premio una tantum di Euro 10.000,00 in caso di vittoria del campionato o in alternativa di EUro 7.500,00 in caso di raggiungimento dei play-off.
L’art.94 lett. a) delle NOIF vieta “accordi che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale”.
L’art.94 ter delle NOIF così come emendato dalla FIGC in data 14 maggio 2002 (CU n.34/A), consente solamente ai calciatori partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Dilettanti e precisamente (Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D, Campionati di Serie A, A2 e B di Calcio a 5 e i Campionati di Calcio Femminile Serie A, A2 e B) di stipulare accordi economici con la determinazione in favore dei calciatori di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese e voci premiali.
Nessuna norma ne estende l’ambito di applicazione ad altre categorie che identifichino Campionati diversi da quelli Nazionali e precisamente i Campionati Regionali (Eccellenza compresa) e i Campionati Provinciali (Amatori compresi), nonché quelli disciplinati dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
L’art.39, comma II°, del Regolamento della LND, prevede inoltre che “sono vietati e nulli ad ogni effetto e comportano il deferimento agli organi di Giustizia Sportiva gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico tra società e calciatori non professionisti e giovanili dilettanti”.
L’art.29, comma III° delle NOIF dispone altresì che “esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della LND possono essere erogati rimborsi forfetari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali, ovvero somme annuali secondo il disposto dell’art.94 ter, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto riguardo a quanto previsto dal CIO e dalla FIFA”.
A questo punto, si deve valutare se l’accordo stipulato tra l’HUBNER e la società U.S. ORSA CORTE FRANCA rivesta la natura di un accordo di carattere economico vietato dall’art.39, II° comma, del Regolamento della LND.
Per accordo di carattere economico si deve intendere qualunque convenzione che teleologicamente sia diretta a locupletare economicamente il calciatore per l’attività sportiva svolta in favore della società così da snaturare il principio ludico che caratterizza l’esercizio dell’attività sportiva dei calciatori dilettanti.
Il rimborso spese forfetario erogato dalla società al calciatore nei limiti previsti dalla normativa fiscale (Legge 342 del 21/11/2000) non costituisce una locupletazione economica per il calciatore, bensì solamente un ristorno delle spese sostenute dal calciatore per l’esercizio dell’attività sportiva. Spese, queste, che in ogni caso devono essere a carico della società.
Pertanto, ogni convenzione stipulata tra calciatore e società dilettantistica iscritta ai Campionati Regionali e Provinciali che abbia ad oggetto rimborsi spese forfetari nei limiti previsti dalla normativa fiscale è pienamente legittima in quanto questi sono ontologicamente diretti al ristorno delle spese sostenute dal calciatore, senza perciò comportare alcuna locupletazione economica per il calciatore stesso.
Le convenzioni che prevedono invece vantaggi di carattere economico tali da locupletare economicamente i calciatori comportano la violazione del sopra citato art.39 Regolamento della LND.
Nel caso di specie, l’HUBNER ha stipulato con l’ U.S. ORSA CORTE FRANCA un accordo che prevedeva in favore dell’HUBNER un rimborso spese forfetario di Euro 7.500,00, nonché un premio, vuoi di Euro 10.000,00 in caso di vittoria del campionato, vuoi di Euro 7.500,00 in caso di accesso ai play off.
La prima parte di detto accordo riferita al rimborso spese forfetario deve ritenersi pienamente legittima, ai sensi dell’art.39 del Regolamento della LND e dell’art.94 lett.A) delle NOIF, in quanto non diretta a locupletare il calciatore per l’attività sportiva prestata in favore della società.
La seconda parte dell’accordo deve invece ritenersi illegittima, ai sensi dell’art.39 del Regolamento della LND e dell’art.94 lett. A) delle NOIF, in quanto diretta a locupletare economicamente il calciatore per l’attività svolta in seguito a particolari risultati raggiunti (vittoria campionato o accesso ai play-off).
E’ pur vero che se vengono sommati gli importi previsti dall’accordo in questione a favore del calciatore a titolo sia di rimborso spese sia di premio (Euro 17.500,00 in caso di vittoria del campionato ed Euro 15.000,00 in caso di accesso ai play off) non viene superato il limite previsto dalle normative fiscali (Euro 28.158,28) e dall’art.94 ter delle NOIF (Euro 25.822,00) in tema di rimborso spese, ma, stante il tenore letterale dell’accordo si può propendere che con lo stesso le parti abbiano voluto riconoscere al calciatore solamente un semplice rimborso spese, come sostenuto dai deferiti.
Pertanto l’accordo in questione si pone in contrasto con il disposto sia dell’Art.39, II° comma, del Regolamento della LND sia dell’art.94, comma I°, lett. a) delle NOIF.
La buona fede del calciatore e del Presidente della U.S. ORSA CORTE FRANCA, manifestata dagli stessi anche con il comportamento tenuto nei confronti dei rappresentanti dell’Ufficio Indagini giustificano l’applicazione del minimo delle sanzioni previste dall’art.7, comma VI°, del CGS.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DICHIARA
la responsabilità di Dario HUBNER, calciatore tesserato per la società U.S. ORSA CORTE FRANCA, di Moreno PIANTONI, Presidente della società U.S. ORSA CORTE FRANCA della violazione del disposto di cui agli artt.94 delle NOIF (accordi in contrasto con le norme), 39, comma 2, del Regolamento della LND, (gli accordi e le convenzioni) e 1, comma 1, del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva), nonché la responsabilità diretta della società U.S. ORSA CORTE FRANCA nelle violazioni ascritte al proprio Presidente ed al proprio tesserato, ai sensi dell’art.2, comma 4, del CGS e visto l’art.7, comma VI°, CGS
dispone
la revoca del tesseramento del signor Dario HUBNER e
commina
al sig. Dario HUBNER un anno di squalifica;
al sig. Moreno PIANTONI due anni di inibizione;
alla società U.S. ORSA CORTE FRANCA l’ammenda di Euro 5.000,00 e la penalizzazione di 1 punto da scontarsi nel prossimo campionato.
Dispone infine che il presente provvedimento venga comunicato ai diretti interessati e venga altresì pubblicato sul Comunicato Ufficiale.
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Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di
• Dario HUBNER, calciatore tesserato per la società U.S. ORSA CORTE FRANCA;
• Moreno PIANTONI, Presidente della società U.S. ORSA CORTE FRANCA;
• U.S. ORSA CORTE FRANCA,
per rispondere i primi due della violazione di cui agli artt.94 delle NOIF (accordi in contrasto con le norme), 39, comma 2, del Regolamento della LND, (gli accordi e le convenzioni) e 1, comma 1, del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) e la terza , ai sensi dell’art.2, comma 4, del CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le violazioni addebitabili al proprio Presidente ed al proprio tesserato."