COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 22/06/2007 Decisioni della C.A.F. (Commissione d’Appello Federale) RICORSO A.C. USVA S. FRANCESCO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0 – 3; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GIORNATE CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE; DELL’AMMENDA DI EURO 200,00; DELL’INIBIZIONE INFLITTA AI SIGNORI CASERTA RAFFAELE, MANIEZZO CLAUDIO, BORGIA GIOVANNI E RONCARI PIERLUIGI FINO AL 13.6.2007; DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SIBIO GIUSEPPE FINO AL 28.7.2007; DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE DI GARA INFLITTA AI CALCIATORI LEGNANI DANIELE E CANNELORA MARCO; DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CASERTA GIANLUCA FINO AL 26.3.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 41 del 4.5.2007)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 22/06/2007 Decisioni della C.A.F. (Commissione d’Appello Federale) RICORSO A.C. USVA S. FRANCESCO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0 – 3; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GIORNATE CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE; DELL’AMMENDA DI EURO 200,00; DELL’INIBIZIONE INFLITTA AI SIGNORI CASERTA RAFFAELE, MANIEZZO CLAUDIO, BORGIA GIOVANNI E RONCARI PIERLUIGI FINO AL 13.6.2007; DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SIBIO GIUSEPPE FINO AL 28.7.2007; DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE DI GARA INFLITTA AI CALCIATORI LEGNANI DANIELE E CANNELORA MARCO; DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CASERTA GIANLUCA FINO AL 26.3.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 41 del 4.5.2007) La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S., perché sottoscritto da soggetto inibito, il ricorso come sopra proposto dal sig. Roncari Pierluigi nella qualità di Presidente dell’ A.C. USVA S. FRANCESCO di Paderno Dugnano (Milano); dichiara altresì inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S. l’appello proposto dal sig. Roncari Pierluigi in proprio. Dispone l’incameramento della tassa reclamo. COMUNICASI che la C.A.F. nella riunione del 19/06/2007 ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il ricorso proposto dalla società C.S. CASARGO (Lecco) presentato avverso la sanzione della squalifica inflitta al sig. Selva Gaspare fino al 30/03/2010 a seguito della gara CASARGO-POL. ROVINATA del 25/03/2007. Seguiranno motivazioni.
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