COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°109 del 07/03/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.C. – P.S.V. NERONE avverso esito gara Frontonese – P.S.V. Nerone, del 24.2.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°109 del 07/03/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.C. – P.S.V. NERONE avverso esito gara Frontonese – P.S.V. Nerone, del 24.2.2007 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 0 a 0, l’A.C. – P.S.V Nerone ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Pavoni Leonardo in posizione di squalifica non ancora definita a seguito del provvedimento di questa Commissione, pubblicato dal Comitato Regionale Marche sul Com. Uff. n. 101 del 21 febbraio 2007. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Polisportiva Frontonese e conseguentemente l’aggiudicazione della stessa a proprio favore. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  rilevato che al calciatore Pavoni, con la richiamata delibera di cui al Com. Uff. n. 101, è stata ridotta al sofferto la sanzione della squalifica comminatagli in prime cure;  ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame, per quanto attiene alla ridetta squalifica, in posizione regolare. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. – P.S.V. Nerone ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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