COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°109 del 07/03/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. AVIS AMICI 84 avverso sanzioni merito gara Calcetto Picenum – Avis Amici 84, del 16.2.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “I” – Com. Uff. n. 39 del 21.2.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°109 del 07/03/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. AVIS AMICI 84 avverso sanzioni merito gara Calcetto Picenum – Avis Amici 84, del 16.2.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “I” – Com. Uff. n. 39 del 21.2.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Basciani Mauro, tesserato per l’A.S.D. Avis Amici 84, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “perché, nel corso dell’aggressione all’Arbitro che determinava la sospensione della gara, tentava di raggiungere il predetto che si allontanava in direzione degli spogliatoi, rivolgendogli frasi di tenore ingiurioso e minaccioso”. Lo stesso Giudicante infliggeva al sig. Di Giacomo Italo, dirigente della medesima Società, nell’occasione accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 16 aprile 2007 “per aver dato inizio, alzandosi dalla panchina ed attraversando il terreno di gioco a gara in svolgimento, all’aggressione all’Arbitro che determinava la sospensione della gara, tentando di afferrare al petto il predetto con la mano sinistra e di colpirlo con il pugno destro, non riuscendovi soltanto perché il Direttore di gara si allontanava in tempo”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Avis Amici 84, chiedendo l’annullamento delle sanzioni impugnate, ovvero, in subordine, un’equa riduzione delle stesse. Negava la reclamante ogni addebito a carico del proprio dirigente, asserendo che lo stesso, entrato appena in campo a gioco fermo, allargava le braccia sconsolato mentre si avvicinava all’Arbitro, senza comunque minimamente toccarlo. Viceversa, ammetteva che il Basciani, innervosito per l’atteggiamento del Direttore di gara, rivolse allo stesso una frase offensiva. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Di Giacomo, il quale, entrato in campo senza essere autorizzato, gli si pose davanti con il braccio sinistro proteso verso il suo petto, come per afferrarlo, e con il braccio destro pronto a colpirlo con il pugno. Lo stesso riuscì solamente a toccarlo, essendosi prontamente sottratto alla presa, arretrando e scappando negli spogliatoi. Nel contempo, il calciatore Basciani si dirigeva verso il Direttore di gara insultandolo. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro;  ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione dei fatti fornita dalle parti;  ritenuta quindi provata la condotta ascritta al dirigente Di Giacomo, in ordine ai fatti contestatigli, mentre risulta ridimensionata, nella sua obiettiva gravità, quella del Basciani;  ritenuto, pertanto, di dover confermare la sanzione inflitta al Di Giacomo, tenuto conto altresì del ruolo ricoperto nell’occasione dallo stesso dirigente, e di ridurre quella comminata al calciatore. P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Avis Amici 84, così decide: a) riduce la sanzione della squalifica del calciatore Basciani Mauro a due giornate di gara; b) lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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