COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°109 del 07/03/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO S.S. SCHIETI avverso sanzioni merito gara Badia Tedalda – Schieti, del 25.2.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 104 del 28.2.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°109 del 07/03/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO S.S. SCHIETI avverso sanzioni merito gara Badia Tedalda – Schieti, del 25.2.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 104 del 28.2.2007.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Vecchietti Marco, tesserato per la S.S. Schieti, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perché “espulso per aver tenuto un comportamento intimidatorio nei confronti di un giocatore avversario, spintonandolo con le mani al volto, alla notifica del provvedimento tentava di avvicinarsi all’Arbitro rivolgendogli frase gravemente irriguardosa”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Schieti chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato, il quale, nell’occasione, sarebbe intervenuto, istintivamente e comprensibilmente, a difesa di un compagno di squadra, per protestare nei confronti del calciatore avversario che gli aveva sputato in faccia. Vistosi espulso dall’Arbitro, che non aveva potuto vedere quanto accaduto in precedenza, gli rivolse una frase irriguardosa, senza null’altro.
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito di avere espulso il calciatore Vecchietti per avere questi messo, sia pur senza violenza, per due volte le mani in faccia ad un avversario, spingendolo e rimproverandolo per avere, a suo dire, sputato ad un suo compagno di squadra. Alla notifica del provvedimento di espulsione, lo stesso lo insultava volgarmente.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
udito l’Arbitro;
ritenuto che la ricostruzione dei fatti, desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie, evidenzia che la condotta del reclamante, pur censurabile e volgarmente offensiva, non si estrinsecò in concreti atti di violenza nei confronti dell’avversario;
ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S. Schieti, per l’effetto riducendo la sanzione della squalifica del calciatore Vecchietti Marco a due giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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