COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°112 Del 14/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE GARA A.S. CARPEGNA – PIETRARUBBIA CALCIO, del 10.12.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 29 del 13.12.2006 del Comitato Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°112 Del 14/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE GARA A.S. CARPEGNA – PIETRARUBBIA CALCIO, del 10.12.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 29 del 13.12.2006 del Comitato Provinciale di Pesaro. La Commissione Disciplinare, - visto il provvedimento del Presidente del Comitato Regionale Marche, in data 5 gennaio 2007, che, ai sensi dell’art. 40, ultimo comma, del Codice di giustizia sportiva, ha ritualmente richiamato gli atti del procedimento di primo grado relativo alla gara in epigrafe, svoltosi innanzi al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Pesaro, del quale, accertatane la nullità per palese incongruità della sanzione ivi comminata al calciatore Corbellotti Matteo, ha conseguentemente investito questo Collegio per un nuovo giudizio di primo grado; - ritenuto il Corbellotti colpevole di condotta particolarmente violenta in occasione della vile aggressione subita dall’Arbitro nella gara in epigrafe, per averlo colpito alla nuca con un pugno, che gli procurava forte dolore. P.Q.M. commina al calciatore Corbellotti Matteo, tesserato per l’A.S. Carpegna, la sanzione della squalifica fino al 15 dicembre 2008.
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