COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°112 Del 14/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. MONTOTTONE CALCIO avverso sanzioni merito gara Porto d’Ascoli – Montottone Calcio, del 24.2.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 104 del 28.2.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°112 Del 14/3/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO A.S.D. MONTOTTONE CALCIO avverso sanzioni merito gara Porto d’Ascoli – Montottone Calcio, del 24.2.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 104 del 28.2.2007.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, in esito all’esame degli atti ufficiali della gara emarginata, infliggeva ai tesserati dell’A.S.D. Montottone Calcio le seguenti sanzioni:
a) inibizione fino al 30 maggio 2007 al sig. Sebastiani Massimiliano, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra;
b) squalifica fino al 27 giugno 2007 al sig. Tassotti Maurizio, nell’occasione Assistente di parte dell’Arbitro;
c) squalifica per quattro gare effettive ai calciatori Cappella Simone e Crudeli Luca;
d) squalifica per cinque gare effettive al calciatore Borraccini Massimo;
e) squalifica per sei gare effettive al calciatore Pagliuca Edi;
f) squalifica per otto gare effettive al calciatore Iobbi Daniele.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Montottone Calcio, chiedendo una riduzione delle sanzioni comminate ai propri tesserati, in misura equamente rapportata alla diversa e corretta interpretazione dei fatti realmente accaduti, in quanto nessuno dei suoi tesserati colpì il Direttore di gara nè tentò di farlo, sia durante che al termine dell’incontro.
All’inizio del secondo tempo fu espulso il calciatore Iobbi Daniele; dopo qualche minuto anche il calciatore Borraccini Massimo. A questo punto si accendeva un capannello tra calciatori, difronte al quale tuttavia l’Arbitro, improvvisamente ed inspiegabilmente, decretava la fine dell’incontro, senza prendere nessun provvedimento nei loro confronti. Solo dopo tale decisione alcuni dirigenti e calciatori protestarono vivacemente nei confronti del Direttore di gara, chiedendogli i motivi dell’assurda decisione, senza tuttavia mai colpirlo o tentare di farlo.
Secondo la reclamante:
a) il Sebastiani si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all’Arbitro, in maniera vivace ma civile, senza insulti né minacce;
b) il Tassotti esternò, in maniera decisa ma civile, il proprio disappunto verso la decisione del Direttore di gara di sospendere l’incontro, senza insulti né minacce e senza scagliargli contro la bandierina: in realtà si trattò di un gesto di stizza in un contesto del tutto avulso da dove questi si trovava;
c) lo Iobbi, capitano, si sarebbe limitato a protestare contro l’Arbitro senza mai alzare le mani e senza mai andare oltre; tra loro non vi fu alcun contatto fisico;
d) il Borraccini deve rispondere per un intervento scomposto durante il gioco, su un avversario: sicuramente censurabile, ma che non giustifica la gravosa sanzione comminatagli;
e) il Pagliuca, pur sbagliando, si limitò a protestare in direzione dell’Arbitro, senza tuttavia mettergli mai le mani addosso né tentare di colpirlo;
f) il Cappella ed il Crudeli si limitarono a protestare ed a chiedere in maniera civile le spiegazioni al Direttore di gara in merito alla decisione dello stesso di sospendere anzitempo l’incontro.
Infine, la reclamante evidenziava la discordanza tra il referto arbitrale ed il provvedimento del Giudice Sportivo in merito all’espulsione dei calciatori Pagliuca, Crudeli e Cappella.
A dire della Società, nell’occasione l’Arbitro avrebbe deciso di interrompere l’incontro alle prime proteste, senza adottare, come avrebbe potuto e dovuto, i provvedimenti disciplinari a sua disposizione per provare a riportare la calma in campo.
A sostegno della propria ricostruzione dei fatti, la reclamante chiedeva ammettersi prova testimoniale, indicando all’uopo i dirigenti ed i calciatori della squadra avversaria.
Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che:
a) il calciatore Iobbi lo afferrò per le spalle scuotendolo ripetutamente e provocandogli forte ed intenso, ma momentaneo dolore; nel contempo proferiva nei suoi confronti alcune frasi irriguardose;
b) il Borraccini tenne un comportamento particolarmente violento nei confronti di un avversario;
c) i calciatori Pagliuca, Crudeli e Cappella, partecipando ad una mischia creatasi intorno a lui, lo apostrofarono con frasi irriguardose e, per protestare con veemenza, lo spinsero ma senza spintonarlo; il Pagliuca poi si arrampicava sulla rete di recinzione litigando con la tifoseria avversaria;
d) il Sebastiani ed il Tassotti, avvicinatisi al capannello di calciatori creatosi in campo, cominciarono a protestare in maniera offensiva nei suoi confronti, fino all’ingresso degli spogliatoi; in quel frangente, il Tassotti gli scagliò la bandierina, sia pur con l’evidente intenzione di non volerlo colpire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro e la Reclamante, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
Preliminarmente va ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante.
In punto di fatto risulta provata la responsabilità dei tesserati sanzionati con le modalità puntualmente descritte dall’Arbitro nell’espletata istruttoria.
In particolare, il Direttore di gara ha confermato integralmente i fatti ascritti ai calciatori Iobbi e Borraccini.
Le modalità della condotta posta in essere dal calciatore Iobbi, non solo non consentono l’invocata riduzione della sanzione, ma ne impongono l’inasprimento alla luce della normativa di cui all’art. 14, comma 2bis, lett. a) e d) del Codice di giustizia sportiva.
Va confermata la sanzione del Borraccini come correttamente comminata in prime cure, nel minimo edittale, in ossequio al disposto di cui al comma 2bis, lett. c) del citato art. 14 del C.g.s..
Risultano altresì confermate le condotte irriguardose e di smodata protesta addebitate ai calciatori Pagliuca, Crudeli e Cappella, ma dalle stesse l’Arbitro ha decisamente escluso qualsivoglia contenuto di violenza.
Sono stati confermati anche i fatti contestati al Tassotti ed al Sebastiani, ma dagli stessi devono essere esclusi contenuti intimidatori.
P.Q.M.
la Commissione, in parziale accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Montottone Calcio, così decide:
• riduce la sanzione della squalifica dei calciatori:
o Cappella Simone e Crudeli Luca a tre giornate di gara;
o Pagliuca Edi a quattro giornate di gara;
• riduce la sanzione della squalifica del sig. Tassotti Maurizio al 30 maggio 2007;
• riduce la sanzione dell’inibizione del dirigente Sebastiani Massimiliano al 30 aprile 2007;
• commina la sanzione della squalifica fino al 15 maggio 2007 al calciatore Iobbi Daniele;
• lo respinge nel resto.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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