COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°112 Del 14/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ POLISPORTIVA COLLEMARINO ’98 avverso decisioni merito gara Aesina – Collemarino, del 20.1.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D“ – Com. Uff. n. 97 del 14.2.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°112 Del 14/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ POLISPORTIVA COLLEMARINO ’98 avverso decisioni merito gara Aesina – Collemarino, del 20.1.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D“ – Com. Uff. n. 97 del 14.2.2007. L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 23° minuto del secondo tempo, a seguito del comportamento dei tesserati della Società ospite e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, pur dichiarando inammissibile il gravame proposto dalla Società Polisportiva Collemarino ’98, faceva uso dei suoi poteri officiosi ed entrava quindi nel merito, sanzionando la medesima Società, ritenuta oggettivamente responsabile del comportamento ascritto ai propri tesserati, con la perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 conseguito sul campo. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo la Società Polisportiva Collemarino ‘98, contestando la veridicità dei fatti come descritti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi. A dire della reclamante, nessun comportamento irriguardoso, né tantomeno intimidatorio sarebbe stato posto in essere nei confronti del Direttore di gara dal proprio Allenatore e dal Dirigente accompagnatore ufficiale, i quali si sarebbero limitati ad un momentaneo scambio di parole con i componenti della panchina della squadra avversaria: il tutto per la gravità dell’infortunio subito dal proprio portiere e per l’escalation emozionale del momento. Immotivatamente ed inspiegabilmente allontanati dal terreno di gioco, gli stessi si opposero al provvedimento dell’Arbitro, chiedendogli, senza ottenerle, spiegazioni in merito. Dopo appena due o tre minuti il Direttore di gara decretava la fine anticipata dell’incontro, senza alcun coinvolgimento del capitano perché i due tesserati lasciassero il campo. Solo venti minuti più tardi, chiamava i capitani delle due squadre invitandoli a riprendere la gara. La reclamante, rilevati i gravi errori tecnici commessi dall’Arbitro e l’assoluta insussistenza delle ragioni che avrebbero compromesso la regolarità della gara, concludeva chiedendo la ripetizione dell’incontro ingiustamente sospeso. A sostegno della propria versione dei fatti, la Società allegava le dichiarazioni del capitano e del suo vice. Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. La S.S.D. Aesina F.L.E. S.r.l., controinteressata, con missiva del 3 marzo 2007 faceva pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito di avere sospeso definitivamente l’incontro de quo al 23° minuto del secondo tempo per il comportamento del Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra e dell’Allenatore del Collemarino, i quali, da lui allontanati, si rifiutarono di uscire dal campo, nonostante i ripetuti inviti in tal senso, formulati anche attraverso il capitano della loro squadra. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito l’Arbitro ed ascoltata la Reclamante; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità delle controdeduzioni della Società resistente per tardività, ai sensi e per gli effetti di cui al 3° comma dell’art. 34 del Codice di giustizia sportiva, essendo state inviate il 3 marzo 2007 e quindi oltre il terzo giorno successivo al 27 febbraio 2007, data di ricevimento dei motivi di reclamo; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; • rilevato che rientrava pienamente nei poteri del Direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate le condizioni richieste dalla normativa Federale vigente per la sua interruzione definitiva; • ritenuto che la decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata, stante la sua impossibilità di portarlo a termine, a seguito del comportamento tenuto dal Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra e dell’Allenatore del Collemarino ‘98, i quali impedivano pertanto il regolare svolgimento della gara; • rilevato infine che, a norma dell’art. 2, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva la Società Polisportiva Collemarino ‘98 risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati, la cui gravità motiva ampiamente la decisione impugnata che pertanto deve essere confermata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società Polisportiva Collemarino ‘98 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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