COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°112 Del 14/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO OLYMPIA MACERATA FELTRIA avverso decisioni merito gara Canavaccio – Olympia Macerata Feltria, del 22.10.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 43 del 31.10.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°112 Del 14/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO OLYMPIA MACERATA FELTRIA avverso decisioni merito gara Canavaccio – Olympia Macerata Feltria, del 22.10.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 43 del 31.10.2006. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ritenuta la regolarità di svolgimento della gara emarginata, respingeva il reclamo proposto dall’Olympia Macerata Feltria, con il quale la stessa ne chiedeva l’aggiudicazione a proprio favore, omologando il risultato di 3 a 3 conseguito sul campo. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’Olympia Macerata Feltria, riproponendo in questa sede sostanzialmente le medesime argomentazioni contenute nel reclamo presentato in primo grado e ribadendo la richiesta di aggiudicazione della gara a proprio favore. Deduceva la reclamante che al 43° minuto del secondo tempo, non appena convalidata una rete per la squadra ospite, l’Arbitro veniva accerchiato, minacciato e spintonato da dirigenti e calciatori della squadra del Canavaccio; lo stesso Ufficiale di gara veniva infine colpito violentemente al volto con una pallonata. A seguito di ciò l’Arbitro poneva fine alla gara, comunicandolo alle due squadre, dicendo ad alta voce: “la partita finisce qui”, facendo quindi rientro nello spogliatoio. Dopo circa dieci minuti lo stesso veniva convinto da dirigenti e calciatori locali a riprendere l’incontro. Riferiva la reclamante di avere assecondato l’Arbitro nella convinzione che la gara fosse stata dallo stesso ripresa “pro forma”, al fine di tutelare l’incolumità propria e dei calciatori in campo, non essendo possibile la continuazione dell’incontro in quelle condizioni ed in quel clima di intimidazione e non avendo preso alcun provvedimento nei confronti dei tesserati che lo avevano aggredito e colpito. Alla richiesta audizione la reclamante reiterava le doglianze già esposte nel gravame, insistendo nelle richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere interrotto l’incontro in esame, facendo rientro negli spogliatoi, allorché fu colpito da una pallonata al volto. Ha precisato di non essere riuscito ad individuare l’autore del gesto, né se lo stesso fosse stato volontario o meno, anche se avvenuto a gioco fermo. Ammetteva di avere pronunciato, nell’occasione, la frase “la partita finisce qui”. Ripresosi dal colpo subito, dopo circa un minuto, ordinava la ripresa del gioco. Con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 22.11.2006, questa Commissione, rilevata l’evidente contraddizione contenuta negli atti ufficiali relativi alla gara in esame, disponeva l’invio degli stessi all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. al fine di giungere alla completa ricostruzione di quanto accaduto e delle relative cause. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito l’Arbitro ed ascoltata la Reclamante; • letta la Relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. dalla quale risulta che il comportamento dell’Arbitro possa aver ingenerato nella squadra ospite dell’Olympia Macerata Feltria la convinzione che la gara fosse stata portata alla conclusione “pro-forma”; • rilevato che l’Arbitro, appena colpito dalla pallonata al volto, decideva di sospendere definitivamente l’incontro, ma poi, non riuscendo a stabilire se la pallonata fosse stata volontaria o involontaria, né con certezza la squadra responsabile del gesto, ordinava la ripresa del gioco, in piena serenità ed indipendenza, non tenendo conto di quanto detto sul terreno di gioco in un momento di confusione a seguito del colpo subito, comunicandolo anche al capitano ed al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra ospite, ai quali tuttavia non rispondeva alla domanda come dovesse intendersi la ripresa della gara; • ritenuto, alla luce delle superiori considerazioni, che della gara in esame debba essere disposta la ripetizione, ipotesi meno favorevole della richiesta avanzata dalla Reclamante e quindi da ritenersi compresa nella domanda di aggiudicazione della stessa, avendo i fatti descritti influito sul regolare svolgimento dell’incontro. P.Q.M. in parziale accoglimento del gravame come sopra proposto dalla società Olympia Macerata Feltria, annulla l’impugnata delibera, disponendo la ripetizione della gara in esame, dandone mandato al competente Comitato Regionale Marche. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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