COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°114 Del 21/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. FRANCAVILLA F.C. avverso sanzioni merito gara Francavilla – Appignanese, del 25.2.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 104 del 28.2.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°114 Del 21/3/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO A.S.D. FRANCAVILLA F.C. avverso sanzioni merito gara Francavilla – Appignanese, del 25.2.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 104 del 28.2.2007.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’A.S.D. Francavilla F.C. la sanzione dell’ammenda di € 100,00 “per comportamento gravemente offensivo e gravemente minaccioso ed intimidatorio del proprio pubblico nei confronti dell’Arbitro per l’intera durata dell’incontro”.
Lo stesso Giudicante infliggeva al sig. Pagliuca Marco, massaggiatore dell’A.S.D. Francavilla F.C., la sanzione della squalifica fino al 28 marzo 2007 ed al calciatore Renzi Renzo, tesserato per la medesima Società, la squalifica per tre gare effettive, perché “espulso per somma di ammonizioni, dall’esterno del recinto di gioco, proferiva all’indirizzo dell’Arbitro reiterate frasi offensive e minacciose”.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Francavilla F.C., contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo l’annullamento delle sanzioni impugnate ovvero, in subordine, un’equa riduzione delle stesse.
Negava ogni addebito a carico dei propri sostenitori, il quali, a suo dire, sarebbero rimasti sempre nei limiti dell’esercizio del tifo con incitamenti alla propria squadra. Quanto ai fatti contestati al Renzi, secondo la reclamante, il Direttore di gara avrebbe confuso la provenienza delle parole, addebitandole al calciatore anziché al pubblico.
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha ulteriormente confermato, con assoluta certezza, i fatti ascritti ai sostenitori ed ai tesserati dell’odierna reclamante.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto.
Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 28 marzo 2007 comminata al massaggiatore Pagliuca Marco, in quanto non impugnabile ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva.
Nel merito, occorre rilevare che in base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’Arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai tesserati ed ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità.
Il 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa.
Le modalità della condotta posta in essere dal Renzi nei confronti del Direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice.
In conclusione, la Commissione ritiene che vada confermata la responsabilità della reclamante e del suo calciatore e, per quel che attiene al motivo subordinato, che non sussistono ragioni per addivenire alla riduzione delle sanzioni inflitte, che sono del tutto proporzionate alle infrazioni commesse.
P.Q.M.
la Commissione, sul gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Francavilla F.C., così decide:
• lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione della squalifica del tesserato Pagliuca Marco, ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva;
• lo respinge nel resto.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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