COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°114 Del 21/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. SAN BIAGIO avverso sanzioni merito gara San Biagio – Montesanto, del 3.3.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 109 del 7.3.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°114 Del 21/3/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO A.S.D. SAN BIAGIO avverso sanzioni merito gara San Biagio – Montesanto, del 3.3.2007 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 109 del 7.3.2007.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al tesserato Tacchi Danilo, allenatore e giocatore dell’A.S.D. San Biagio, la sanzione della squalifica fino al 18 aprile 2007, perché “espulso per frasi irriguardose rivolte all'Arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare, reiterava in tale atteggiamento. Dall'esterno del terreno di gioco continuava a rivolgere all'Arbitro dette frasi. Al termine della gara rientrava nel terreno di gioco ed avvicinatosi all'Arbitro lo insultava nuovamente così come nel momento in cui il Direttore di gara si allontanava dall'impianto sportivo”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. San Biagio, chiedendo una riduzione della squalifica inflitta dal primo Giudice al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe offeso l’Arbitro, ma si sarebbe limitato a chiedergli spiegazioni ed a protestare per l’espulsione del capitano della sua squadra. Alla notifica del provvedimento di espulsione, il Tacchi uscì dal terreno di gioco, rientrando negli spogliatoi, dai quali dettava alcune direttive tattiche per aiutare i propri compagni, per circa dieci/quindici minuti, fino alla fine dell’incontro. In tale frangente, come pure nel parcheggio dell’impianto sportivo, a fine gara, si avvicinò all’Arbitro chiedendogli, molto educatamente, spiegazioni sul diverso metro di giudizio utilizzato durante l’incontro, penalizzando con ciò la sua squadra.
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Tacchi, posti in essere al momento dell’espulsione, dagli spogliatoi fino al termine dell’incontro, a fine gara e nel parcheggio, allorché l’Arbitro si accingeva a lasciare l’impianto sportivo.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
udito l’Arbitro;
ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti;
ritenuta provata la responsabilità del Tacchi in ordine alle violazioni ascrittegli, la cui gravità della condotta posta in essere nei confronti del Direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata, tenuto altresì conto del ruolo rivestito dal tesserato che deve essere di “esempio di disciplina e correttezza sportiva” (art. 32, 2° comma, Regolamento del Settore Tecnico).
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. San Biagio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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