COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°114 Del 21/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO S.S.D. CALCIO CORRIDONIA avverso sanzioni merito gara Calcio Corridonia – Recanatese, del 24.2.2007 – Campionato Regionale Juniores, girone “C” – Com. Uff. n. 104 del 28.2.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°114 Del 21/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO S.S.D. CALCIO CORRIDONIA avverso sanzioni merito gara Calcio Corridonia – Recanatese, del 24.2.2007 – Campionato Regionale Juniores, girone “C” – Com. Uff. n. 104 del 28.2.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Grassetti Matteo la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2007 perchè “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento si avvicinava al Direttore di gara minacciandolo e spintonandolo con entrambe le mani al petto, senza causare peraltro alcuna conseguenza fisica. Veniva allontanato dai propri compagni di squadra.“ Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Calcio Corridonia chiedendo una riduzione della sanzione inflitta al proprio giovane tesserato in quanto il gesto da questi posto in essere, sia pur deprecabile e grave, non sarebbe stato di particolare violenza, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata. Lo stesso peraltro, a fine gara, si scusava con l’Arbitro per l’accaduto. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere espulso il Grassetti per somma di ammonizioni. Alla notifica del provvedimento questi gli appoggiò le mani sul petto e contestualmente lo spinse con una certa vigoria, tanto da farlo indietreggiare di un paio di metri, ma senza conseguenze o dolore. Invitato ad allontanarsi, lo stesso gli rivolse una frase minacciosa. Lasciava il terreno di gioco grazie all’intervento di alcuni suoi compagni di squadra. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Alla luce delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell’art. 31 del Codice di giustizia sportiva, risulta provata la responsabilità del calciatore Grassetti in ordine ai fatti ascrittigli. La Commissione ritiene che la condotta tenuta dal tesserato sanzionato nei confronti dell’Arbitro sia da stigmatizzare oggettivamente, in modo non equivoco e da definirsi grave. Occorre tuttavia, ai fini disciplinari che qui interessano, avere riguardo all’aspetto soggettivo del comportamento posto in essere dal calciatore, il quale agì mosso da una momentanea perdita di controllo ed in un unico contesto. Ne consegue pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla S.S.D. Calcio Corridonia, riduce al 24 aprile 2007 la sanzione della squalifica del calciatore Grassetti Matteo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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