COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°114 Del 21/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. MONTEFORTINO avverso esito gara Montefortino – Porchia, del 24.2.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°114 Del 21/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. MONTEFORTINO avverso esito gara Montefortino – Porchia, del 24.2.2007 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 0 a 1, l’A.S.D. Montefortino ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria ha utilizzato quale assistente dell’arbitro il tecnico Giuliani Massimo, in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Per quanto sopra la reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche e l’Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, essendo emerso inconfutabilmente che il tecnico Giuliani Massimo, alla data della gara in esame, non era tesserato a favore della S.S. Porchia;  rilevato che l’art. 63, punto 2, delle N.O.I.F. prescrive che nei casi in cui non è prevista la designazione di assistenti ufficiali, le società sono obbligate a mettere a disposizione dell’arbitro un proprio tesserato, un calciatore o un tecnico o un dirigente e, in ogni caso, purchè regolarmente tesserato ed in carica all’atto dell’utilizzazione;  rilevato altresì, sempre per disposizione della norma richiamata, che la funzione di assistente è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara e che quindi la posizione irregolare dei soggetti utilizzati comporta l’applicazione dell’art. 12 del Codice di giustizia sportiva;  ritenuto che il tecnico Giuliani Massimo è stato utilizzato quale assistente dell’arbitro nella gara de quo in posizione irregolare per difetto di tesseramento;  rilevato altresì che il sig. Viola Angelo, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, non risulta tesserato a favore della ridetta S.S. Porchia. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Montefortino, per l’effetto infliggendo alla S.S. Porchia la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata. Commina altresì la sanzione dell’ammenda di € 100,00 (cento/00) alla S.S. Porchia, l’inibizione per giorni trenta al sig. Amadio Luciano, presidente della medesima Società. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Invia gli atti al Settore Tecnico della F.I.G.C. per quanto di competenza in merito al comportamento del tecnico Giuliani Massimo. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per i relativi incombenti.
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