COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°114 Del 21/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. CIABBINO avverso sanzioni merito gara Ciabbino – Valle Castellana, del 3.3.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” – Com. Uff. n. 41 del 7.3.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°114 Del 21/3/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO A.S.D. CIABBINO avverso sanzioni merito gara Ciabbino – Valle Castellana, del 3.3.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” - Com. Uff. n. 41 del 7.3.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Iachini Matteo, tesserato per l’A.S.D. Ciabbino, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per condotta violenta nei confronti di un avversario”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Ciabbino, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti.
Deduceva la reclamante che, nell’occasione, lo Iachini, colpito con un calcio di reazione da un avversario, si diresse verso lo stesso con il braccio proteso e con il dito indice puntato, dicendogli animatamente di non ripetere più un simile gesto, senza tuttavia alcun contatto fisico.
Espulsi entrambi i calciatori, lo Iachini si recava immediatamente negli spogliatoi, senza null’altro.
Alla richiesta audizione la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che lo Iachini, colpito da un calciatore avversario, reagì tentando di colpirlo con un pugno, senza riuscirvi per la distanza di circa un metro e mezzo tra i due.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
uditi l’Arbitro e la Reclamante;
ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del calciatore Iachini vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Ciabbino, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Iachini Matteo.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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