COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°114 Del 21/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. NUOVA DIMENSIONE CALCIO avverso sanzioni merito gara Nuova Dimensione Calcio – Vis Porto Sant’Elpidio, dell’11.3.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 43 del 14.3.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°114 Del 21/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. NUOVA DIMENSIONE CALCIO avverso sanzioni merito gara Nuova Dimensione Calcio – Vis Porto Sant’Elpidio, dell’11.3.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 43 del 14.3.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Marconi Milco, tesserato per l’A.S. Nuova Dimensione Calcio, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per condotta violenta nei confronti di un avversario”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Nuova Dimensione Calcio, chiedendo una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a spostare l’avversario, posizionato davanti al pallone, per battere velocemente un calcio di punizione. Per mero errore l’Arbitro avrebbe scambiato tale gesto per una gomitata mai inferta e lontana dallo stile comportamentale del calciatore sanzionato. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Marconi, precisando che lo stesso fu espulso nel corso del secondo tempo della gara in esame per avere colpito volontariamente con una gomitata al petto un avversario al quale l’Arbitro stava notificando il provvedimento di espulsione. Il tutto avveniva quindi a gioco fermo e per il colpo subito il calciatore avversario cadeva a terra, senza ulteriori conseguenze. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro, reputa che il presente gravame non sia meritevole di accoglimento. Dal referto arbitrale e dalle successive dichiarazioni del Direttore di gara risulta incontestabilmente che nella specie l’incolpato colpì volontariamente un avversario al petto con una gomitata, facendolo cadere a terra. Colpire con una gomitata un avversario, a gioco fermo, costituisce un atto del tutto gratuito, ingiustificato ed obiettivamente idoneo a causare un danno fisico all’avversario e quindi una condotta violenta, come tale sanzionabile automaticamente con la pena minima edittale prevista dall’art. 14, comma 2 bis, lettera b) del Codice di giustizia sportiva. In conclusione, va ribadita l’esattezza della decisione impugnata, la quale, pertanto, merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione, che appare equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Nuova Dimensione Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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