COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°118 del 28/03/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO C.S.R. TIRASSEGNO ’95 avverso sanzioni merito gara Azzurra Fermo – C.S.R. Tirassegno ‘95, del 17.3.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 114 del 21.3.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°118 del 28/03/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO C.S.R. TIRASSEGNO ’95 avverso sanzioni merito gara Azzurra Fermo – C.S.R. Tirassegno ‘95, del 17.3.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 114 del 21.3.2007.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Pistolesi Francesco, tesserato per la C.S.R. Tirassegno ‘95, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, perché “espulso dall’Arbitro per grave gesto irriguardoso nei confronti di un tifoso, nell’abbandonare il terreno di gioco insultava giocatori avversari, tenendo nel contempo un comportamento non regolamentare”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la C.S.R. Tirassegno ‘95, deducendo che il proprio tesserato in realtà rispose a molteplici provocazioni ed offese rivoltegli da parte dei calciatori della squadra avversaria.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore sanzionato, precisando altresì che lo stesso, mentre si allontanava dal terreno di gioco perché espulso, si aggrappò alla rete di recinzione cercando probabilmente il sostenitore che lo aveva provocato. Ha escluso che il Pistolesi, nell’occasione, abbia ricevuto provocazioni o insulti da parte di calciatori avversari.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito l’Arbitro;
• ritenuto il Pistolesi colpevole dei fatti ascrittigli, ai quali non può applicarsi l’invocata attenuante della provocazione e le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica;
• ritenuto che la sanzione, rapportata alle risultanze in atti, si appalesa congrua ed adeguata e della stessa deve essere data conferma.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla C.S.R. Tirassegno ’95 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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