COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°118 del 28/03/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso sanzioni merito gara Colbuccaro – Sforzacosta, del 3.3.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 37 del 7.3.2007 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°118 del 28/03/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso sanzioni merito gara Colbuccaro – Sforzacosta, del 3.3.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 37 del 7.3.2007 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla Polisportiva Colbuccaro la sanzione dell’ammenda di € 150,00 con diffida, “perché a fine gara alcune persone non identificate entravano nel recinto antistante gli spogliatoi per insultare l’Arbitro.” Lo stesso Giudicante infliggeva al calciatore Cingolani Cristian, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive, perché “espulso per doppia ammonizione, alla vista del cartellino rosso correva verso l'Arbitro insultandolo e minacciandolo, tentando anche di aggredirlo, non riuscendovi perchè fermato da alcuni compagni. Cercando di svincolarsi, continuava nel suo grave comportamento. Al termine del 1° tempo l'esagitato aspettava l'Arbitro all'ingresso dello spogliatoio cercando di aggredirlo di nuovo con ingiurie e minacce, trattenuto sempre dai compagni. Lo stesso comportamento teneva a fine gara ponendosi davanti all'auto del Direttore di gara che colpiva con due pugni al cofano.” Infine, comminava la sanzione della squalifica per quattro gare effettive al calciatore Ballini Paolo, anch’egli tesserato per la Polisportiva Colbuccaro ”perchè a fine gara con la sua auto si fermava al centro della strada bloccando l'auto dell'Arbitro impedendolo di proseguire. Quindi insultava l'Arbitro stesso. All'arrivo di altro veicolo saliva in auto consentendo il passaggio dell'Arbitro, accompagnandolo fino al centro di Sforzacosta. In prossimità di un incrocio l'esagitato si sporgeva dal finestrino della sua auto ed insultata e minacciava l'arbitro”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Colbuccaro, deducendo: a) che non risponderebbe al vero che estranei entrarono all’interno del recinto antistante gli spogliatoi; b) che il Cingolani, alla notifica del provvedimento di espulsione, si rivolse al Direttore di gara con tono alterato, senza tuttavia minacciarlo nè aggredirlo; a fine gara, lo stesso calciatore tentò di avvicinarsi nuovamente all’Arbitro, ma nessun pugno fu sferrato sul cofano dell’auto di questi; c) che il Ballini, visto sopraggiungere l’Arbitro in auto, gli si avvicinò per chiedergli spiegazioni sulla sua conduzione di gara, senza tuttavia gestacci o insulti. Concludeva la reclamante chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione delle sanzioni impugnate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato, con assoluta certezza, i fatti ascritti ai sostenitori ed ai tesserati della Polisportiva Colbuccaro. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’Arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai tesserati ed ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa. Le modalità e quindi la gravità specifica delle condotte poste in essere dal Cingolani e dal Ballini giustificano appieno la misura della pena loro inflitta dal primo Giudice. In conclusione, la Commissione ritiene che vada confermata la responsabilità della reclamante e dei suoi tesserati e che non sussistono ragioni per addivenire alla riduzione delle sanzioni inflitte, che sono del tutto proporzionate alle infrazioni commesse. P.Q.M. la Commissione Disciplinare respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Colbuccaro ed ordina incamerarsi al relativa tassa.
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