COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°121 del 04/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI PRIMA CATEGORIA: S.S. ALBACINA – POLISPORTIVA PIEVE DI CAGNA – U.S. PEGLIO – A.P. APPIGNANESE 85 – U.S. MERCATELLESE – S.S. OLYMPIA MACERATA FELTRIA – U.S. TAVOLETO A.S.D. – S.S. CASININA URBINELLI – S.S.D. SAN MARCELLO – A.S.D. PETRITOLI 1960 – A.S.D. FRANCAVILLA F.C. – A.S.D. U.S. CANTIANESE – A.S.D. CANAVACCIO – OSIMO STAZIONE CALCIO A.S.D. – U.S. MONTE SAN PIETRANGELI – A.S.D. CUPRAMONTANA – A.C. MONDOLFO A.S.D. – U.S. FERMANA S.S.D. S.r.l. – POLISPORTIVA LUNANO – U.S.D. SPES JESI – A.P. OFFAGNA – A.S.D. MONTOTTONE CALCIO per inosservanza dell’obbligo di partecipazione all’attività giovanile obbligatoria.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°121 del 04/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI PRIMA CATEGORIA: S.S. ALBACINA - POLISPORTIVA PIEVE DI CAGNA - U.S. PEGLIO - A.P. APPIGNANESE 85 - U.S. MERCATELLESE - S.S. OLYMPIA MACERATA FELTRIA - U.S. TAVOLETO A.S.D. - S.S. CASININA URBINELLI - S.S.D. SAN MARCELLO - A.S.D. PETRITOLI 1960 - A.S.D. FRANCAVILLA F.C. - A.S.D. U.S. CANTIANESE - A.S.D. CANAVACCIO - OSIMO STAZIONE CALCIO A.S.D. - U.S. MONTE SAN PIETRANGELI - A.S.D. CUPRAMONTANA - A.C. MONDOLFO A.S.D. - U.S. FERMANA S.S.D. S.r.l. - POLISPORTIVA LUNANO - U.S.D. SPES JESI - A.P. OFFAGNA – A.S.D. MONTOTTONE CALCIO per inosservanza dell’obbligo di partecipazione all’attività giovanile obbligatoria. Con nota del 21 febbraio 2007 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito avanti questa Commissione Disciplinare le Società indicate in epigrafe contestando loro la violazione di cui all’art.1 del Codice di giustizia sportiva avendo le stesse contravvenuto all’obbligo di partecipazione all’attività giovanile obbligatoria per la stagione sportiva in corso. Con nota del 1 marzo 2007 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del citato C.G.S., preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura del Presidente del C.R.M., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge, potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie, presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni. Le società U.S. Mercatellese, Olympia Macerata Feltria, A.S.D. U.S. Cantianese, A.P. Appignanese, A.S.D. Cupramontana, A.S.D. Petritoli 1960, U.S. Spes Jesi, U.S. Peglio, S.S. Albacina, S.S.Olympia Macerata Feltria, Polisportiva Lunano, U.S. Tavoleto, A.S.D. Canovaccio, A.S.D. U.S. Cantianese e A.P. Offagna facevano ritualmente pervenire a questa Commissione proprie memorie difensive. All’odierna riunione come sopra fissata sono intervenute le società A.S.D. Cupramontana, A.S.D. Petritoli 1960, U.S.D. Spes Jesi, S.S. Albacina, U.S. Tavoleto A.S.D., A.P. Offagna, S.S.D. San Marcello, A.S.D. Francavilla F.C., Osimo Stazione Calcio A.S.D. ed U.S. Monte San Pietrangeli. Su richiesta di parte, veniva differita l’audizione dell’A.S.D. Montottone Calcio. L’U.S. Peglio ha rappresentato di operare, tra notevoli difficoltà e sacrifici, in un piccolo paese, con pochi ragazzi - ventidue nati dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 2003 – alcuni dei quali svolgono attività federale con la vicina A.S.D. Urbania Calcio. L’A.S.D. Petritoli 1960 ha asserito di svolgere l’attività del proprio settore giovanile in collaborazione con la S.C. Spes Val d’Aso 1993 A.S.D. di Petritoli, società di puro settore giovanile, parte della cui attività viene svolta nei propri impianti e con partecipazione alle relative spese. L’U.S.D. Spes Jesi ha dedotto di avere assolto l’obbligo in quanto l’intera attività sportiva, inerente il proprio settore giovanile, viene svolta dal Consorzio costituitosi, sin dall’anno 2000, tra le Società Minonna-Monsano-Spes, sotto la denominazione MMS Monsano, partecipante ai campionati Allievi, Giovanissimi e Calcio a Cinque, serie “D”. L’A.C. Lunano ha contestato l’addebito asserendo di avere, unitamente alle consorelle di Belforte, Piandimeleto e Sestino, ormai da anni, costituito l’A.C. Altofoglia che, lodevolmente e con estrema efficienza, partecipa a tutti i campionati giovanili, dai Primi Calci alla Juniores. L’A.S.D. Cupramontana, evidenziando l’obiettiva difficoltà di reclutamento dei ragazzi incontrata all’inizio dell’annata sportiva in corso, ha asserito, producendo la relativa documentazione, di avere instaurato una collaborazione con l’A.S. Junior Jesina, tesa allo sviluppo, all’affermazione ed alla valorizzazione dei rispettivi settori giovanili. La S.S. Albacina ha evidenziato l’obiettiva difficoltà di reclutamento dei ragazzi, in un piccolo paese, a bassa natalità. Ha inoltre asserito di avere avviato, da quest’anno, una collaborazione con l’A.S.D. Fortitudo Fabriano, con la quale ha organizzato, nello scorso settembre, un torneo federale riservato alla categoria Giovanissimi. L’A.P. Offagna ha lamentato le obiettive difficoltà organizzative in merito all’attività giovanile obbligatoria a causa del ristretto numero di ragazzi disponibili e delle carenze di impianti sportivi. L’U.S. Tavoleto A.S.D. ha asserito, stanti le obiettive difficoltà di organizzare un’attività giovanile in proprio, di essere attivamente partecipe alla medesima attività attraverso l’Associazione Avis Valfoglia di Montecalvo in Foglia, partecipando quest’anno, tra l’altro, al campionato Juniores sotto il nome della società Rio Salso. L’A.S.D. Canavaccio ha lamentato obiettive difficoltà per il numero insufficiente di ragazzi disponibili e di averne indirizzato alcuni alla vicina società Fermignano, con la quale ha stipulato un’apposita convenzione, come da attestazione depositata. L’A.S.D. Francavilla F.C. ha asserito di non essere riuscita ad organizzare l’attività giovanile obbligatoria a causa del ristretto numero di ragazzi disponibili, in un piccolo paese di circa cinquemila abitanti e con altre due società sportive ivi operanti. La S.S. San Marcello e l’U.S. Monte San Pietrangeli hanno lamentato le obiettive difficoltà organizzative in merito all’attività giovanile obbligatoria a causa del ristretto numero di ragazzi disponibili, asserendo tuttavia di avere instaurato a tal fine concreti rapporti di collaborazione con altre società sportive limitrofe. La S.S. Olympia Macerata Feltria ha evidenziato l’obiettiva impossibilità di allestire una squadra Juniores per lo scarso numero di atleti disponibili, in un paese di circa duemila abitanti, con un progressivo decremento delle nascite. L’A.S.D. Montottone Calcio ha evidenziato di operare in un piccolo paese, collocato nell’entroterra Fermano, lontano dai centri popolati, con scarse e scomode vie di comunicazione. Con il coinvolgimento di genitori e scuola, quest’anno è riuscita a creare un piccolo settore giovanile di Primi Calci e Pulcini. L’U.S. Mercatellese ha asserito, stanti le obiettive difficoltà di organizzare un’attività giovanile in proprio, di avere dato vita, ormai da tre anni, alla società di puro settore giovanile A.S.D. Alto Metauro, partecipante ai relativi campionati provinciali. L’A.S.D. U.S. Cantianese ha dichiarato e documentato di svolgere l’attività giovanile in stretta collaborazione con l’A.S. Cagliese Calcio. L’Osimo Stazione Calcio A.S.D. ha asserito di non avere potuto adempiere all’obbligo a causa della sopravvenuta indisponibilità del proprio impianto sportivo, a seguito dell’alluvione del 16 settembre 2006, con la conseguente cancellazione della propria squadra Juniores dal relativo campionato ed il trasferimento dei ragazzi e del loro allenatore alla società Sirolo-Numana. Ha altresì riferito di svolgere attività Juniores Regionale e di Under 21 Nazionale di calcio a Cinque. LA COMMISSIONE - letti gli atti del procedimento; - visto il Com. Uff. n. 1 del 7 luglio 2006 del Comitato Regionale Marche e l’art. 1 del Codice di giustizia sportiva; - ritenuto che la società Osimo Stazione Calcio a 5 debba essere prosciolta dalla violazione contestataLe stante l’impedimento derivante da forza maggiore; - ritenuto che le società U.S. Mercatellese, A.S.D. U.S. Cantianese, U.S. Tavoleto A.S.D., A.S.D. Cupramontana, Polisportiva Lunano, U.S.D. Spes Jesi, A.S.D. Petritoli 1960 hanno, attraverso forme collaborative, parzialmente assolto all’obbligo imposto; - ritenuta sussistente la violazione ascritta alle Società deferite Polisportiva Pieve di Cagna, A.P. Appignanese 85, S.S. Casinina Urbinelli, A.C. Mondolfo A.S.D., U.S. Fermana S.S.D. S.r.l., A.S.D. Montottone Calcio, S.S. Olympia Macerata Feltria, U.S. Monte San Pietrangeli, S.S.D. San Marcello, A.S.D. Francavilla F.C., A.S.D. Canavaccio, A.P. Offagna, S.S. Albacina, U.S. Peglio. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, così decide: a) proscioglie la società Osimo Stazione Calcio a 5; b) commina alle società: • Polisportiva Pieve di Cagna, A.P. Appignanese 85, S.S. Casinina Urbinelli, A.C. Mondolfo A.S.D., U.S. Fermana S.S.D. S.r.l., A.S.D. Montottone Calcio, S.S. Olympia Macerata Feltria, U.S. Monte San Pietrangeli, S.S.D. San Marcello, A.S.D. Francavilla F.C., A.S.D. Canavaccio, A.P. Offagna, S.S. Albacina, U.S. Peglio la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna; • U.S. Mercatellese, A.S.D. U.S. Cantianese, U.S. Tavoleto A.S.D., A.S.D. Cupramontana, Polisportiva Lunano, U.S.D. Spes Jesi, A.S.D. Petritoli 1960 la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it