COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°124 del 12/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO POLISPORTIVA AVIS MONTEGRANARO avverso sanzione merito gara Avis Montegranaro – Pamar Civitanova, del 31.3.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “G” – Com. Uff. n. 47 del 5.4.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°124 del 12/04/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO POLISPORTIVA AVIS MONTEGRANARO avverso sanzione merito gara Avis Montegranaro – Pamar Civitanova, del 31.3.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “G” - Com. Uff. n. 47 del 5.4.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Moretton Giovanni, tesserato per la Polisportiva Avis Montegranaro, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per condotta violenta nei confronti di un avversario.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Avis Montegranaro, chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata, in quanto il tesserato non avrebbe posto in essere alcun atto di violenza.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che il calciatore Moretton, giunto a circa trenta centimetri dal portiere avversario, che si era impossessato del pallone, gli indirizzava un calcio, in gesto di stizza, ma volutamente non lo colpiva.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
udito l’Arbitro;
ritenuto che dalla ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie la condotta del Moretton risulta priva di effettivi intenti e contenuti di violenza;
ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce delle scuse, subito ed a fine gara, chieste dal tesserato sanzionato all’avversario.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dalla Polisportiva Avis Montegranaro, per l’effetto riducendo ad una giornata di gara la squalifica del calciatore Moretton Giovanni.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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