COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°124 del 12/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. PORTA ROMANA avverso decisioni merito gara Porta Romana – Sporting Picena, del 24.3.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” – Com. Uff. n. 46 del 28.3.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°124 del 12/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. PORTA ROMANA avverso decisioni merito gara Porta Romana – Sporting Picena, del 24.3.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” – Com. Uff. n. 46 del 28.3.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Serafini Marco, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2007 “perché al termine della gara si rendeva colpevole di condotta violenta nei confronti dell’Arbitro, consistita nel colpirlo al volto con una violenta pallonata scagliata con le mani”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Porta Romana, chiedendo l’annullamento della sanzione inflitta al Serafini, erroneamente indicato dall’Arbitro come autore del gesto posto in essere invece dal calciatore Giordani Andrea. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara, in seguito a ricognizione fotografica, ha confermato l’assunto della reclamante in relazione all’avvenuto scambio di persona, identificando nel calciatore Giordani Andrea l’autore del gesto erroneamente ascritto al Serafini. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito l’Arbitro ed ascoltata la reclamante; • rilevato l’avvenuto scambio di persona nel quale è incorso il Direttore di gara. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Porta Romana, per l’effetto annullando l’impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Invia gli atti al competente Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno per quanto di competenza.
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