COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°124 del 12/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CICCOIANNI GIANLUIGI, DEL SIG. GIORGI ENRICO, DEL CALCIATORE MALPIEDI VALERIO E DELL’A.C. PORTA MAGGIORE.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°124 del 12/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CICCOIANNI GIANLUIGI, DEL SIG. GIORGI ENRICO, DEL CALCIATORE MALPIEDI VALERIO E DELL’A.C. PORTA MAGGIORE. Con provvedimento del 26 gennaio 2007 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • il primo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 34 del regolamento della L.N.D. in ordine alla contraffazione del cartellino del giocatore Lorenz Kondakciù in modo tale da consentire l’indebito utilizzo del calciatore Valerio Malpiedi, tesserato per altra società, nella gara A.C. Porta Maggiore – Real Solestà del 13 gennaio 2006 del Campionato Amatori di Ascoli Piceno; • il secondo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, dello stesso C.g.s., per avere, quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra, redatto la distinta dei propri giocatori in modo fraudolento, tale da consentire l’indebito utilizzo del calciatore Valerio Malpiedi, tesserato per altra società, nella gara A.C. Porta Maggiore – Borgo Solestà del 13 gennaio 2006 del Campionato Amatori di Ascoli Piceno; • il terzo, calciatore all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Real Folignano ed attualmente tesserato per la S.S. Vigor Picena, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.g.s. in relazione alla sua partecipazione alla gara A.C. Porta Maggiore – Borgo Solestà del 13 gennaio 2006 del 13 gennaio 2006 del Campionato Amatori di Ascoli Piceno, benché fosse tesserato per altra società e fosse a conoscenza della contraffazione operata sul cartellino del giocatore Kondakciù; • l’A.C. Porta Maggiore a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, in ordine agli addebiti contestati al suo presidente, sig. Ciccoianni ed al suo dirigente, sig. Giorgi. Con nota del 26 febbraio 2007 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale della F.I.G.C., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 19 marzo 2007, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva. Su istanza della Procura Federale della F.I.G.C., la riunione veniva rinviata alla data odierna, dandone rituale avviso alle parti deferite. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. ed il presidente deferito Ciccoianni Gianluigi. Il rappresentante della Procura Federale della FI.G.C., dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanna del Malpiedi alla sanzione della squalifica di mesi sei, del Ciccoianni all’inibizione di anni uno e mesi sei, del Giorgi all’inibizione di anni uno e della Società alla penalizzazione di tre punti in classifica. Il Ciccoianni, pur ammettendo di essere stato a conoscenza del fatto, negava ogni addebito in merito alla falsificazione del cartellino, della quale, nella sua veste di Presidente, se ne assunse ogni responsabilità davanti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C.. Faceva altresì presente di essere stato già condannato all’inibizione per dodici mesi per gli stessi fatti. Concludeva rimettendosi a giustizia. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. Motivi della decisione La Commissione, letti gli atti del procedimento, ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e del Presidente deferito, intervenuto in dibattimento, ritiene che il deferimento sia fondato. Dagli elementi raccolti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C. emerge che: - il calciatore Malpiedi Valerio, all’epoca dei fatti tesserato per l’A.S.D. Real Folignano, partecipò, indicato nella distinta dei giocatori sottoscritta dal dirigente Giorgi con il nome di Lorenz Kondakciù, alla gara A.C. Porta Maggiore – Real Solestà del 13 gennaio 2006 benchè fosse conscio sia del suo tesseramento con altra società sia della contraffazione del cartellino federale; - la sostituzione del calciatore e la contraffazione del cartellino, per sua stessa ammissione, furono opera del presidente Ciccoianni. La Commissione pertanto ritiene il Ciccoianni, il Giorgi ed il Malpiedi colpevoli delle violazioni loro ascritte. A tali declaratorie consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della società A.C. Porta Maggiore. Contrariamente a quanto sostenuto dal Ciccoianni, la Commissione ritiene non ricorrere l’ipotesi del bis in idem con le precedenti sanzioni inflitte agli odierni deferiti, in quanto trattasi di condotte e violazioni diverse, in particolare le richiamate sanzioni di cui al Com. Uff. n. 39 del 25 ottobre 2006, furono loro comminate per non essersi presentati all’Organo di giustizia sportiva che li aveva convocati e per avere prodotto all’Ufficio Tesseramento del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno una falsa documentazione di identità del Malpiedi, al fine di ottenerne il tesseramento. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina al calciatore Malpiedi Valerio la sanzione della squalifica di mesi sei, al sig. Ciccoianni Gianluigi la sanzione dell’inibizione temporanea di mesi dodici, al sig. Giorgi Enrico la sanzione dell’inibizione temporanea di mesi sei ed all’A.C. Porta Maggiore la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento) e la penalizzazione di tre punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it