COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°127 del 18/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. MOLO SUD avverso sanzioni merito gara Molo Sud – Casp Calcio, del 25.3.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 46 del 28.3.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°127 del 18/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. MOLO SUD avverso sanzioni merito gara Molo Sud – Casp Calcio, del 25.3.2007 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” - Com. Uff. n. 46 del 28.3.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno comminava al calciatore Tassotti Mirko, tesserato per l‘A.S.D. Molo Sud, la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2009, “perchè al termine della gara proferiva frasi gravemente ingiuriose nei confronti dell'Arbitro e, quindi, si rendeva colpevole di condotta violenta nei confronti del predetto, consistita nel colpirlo con uno schiaffo al viso che procurava dolore al Direttore di gara. Dopo aver desistito perchè trattenuto dai propri compagni di squadra, nei pressi degli spogliatoi si rendeva nuovamente colpevole di condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, non riuscendo nell'intento di aggredirlo fisicamente soltanto perchè trattenuto di nuovo dai propri compagni di squadra”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Molo Sud, invocando per il proprio tesserato una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva rispetto all’accaduto. A dire della reclamante, il proprio tesserato, avvicinatosi all’Arbitro a fine gara, gli rivolse frasi ingiuriose, allungando una mano per colpirlo, ma, poiché trattenuto da compagni e dirigenti, lo sfiorò appena, lasciandogli un graffietto con l’unghia. Successivamente, nei pressi degli spogliatoi, il Tassotti non voleva aggredire nuovamente l’Arbitro, ma voleva parlargli a tutti i costi per chiedergli scusa, come in effetti poi ha fatto. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Tassotti, precisando che lo stesso, a fine gara, gli si avvicinò insultandolo e minacciandolo reiteratamente e lo colpì alla guancia sinistra con uno schiaffo particolarmente forte, che gli procurava intenso dolore ed un graffio con fuoriuscita di sangue. Allontanato e trattenuto dai suoi compagni di squadra, lo stesso calciatore cercava nuovamente e ripetutamente di avvicinarsi al Direttore di gara, insultandolo reiteratamente. Successivamente, accompagnato da un suo dirigente, gli chiedeva scusa dicendogli “sono cose che succedono”. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro;  ritenuta provata la responsabilità del Tassotti in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso reiteratamente insultato, minacciato e colpito con un forte schiaffo al volto il Direttore di gara, provocandogli intenso dolore e un graffio alla guancia, con fuoriuscita di sangue;  ritenuto che colpire l’Arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, profondamente lesivo di un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo;  ritenuto pertanto che la gravità della condotta posta in essere dal tesserato Tassotti nei confronti del Direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Molo Sud ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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