COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°127 del 18/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA avverso decisioni merito gara non disputata Piazza Immacolata – Futsal Amatrice, del 16.3.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “I” – Com. Uff. n. 46 del 28.3.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°127 del 18/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA avverso decisioni merito gara non disputata Piazza Immacolata – Futsal Amatrice, del 16.3.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “I” - Com. Uff. n. 46 del 28.3.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, in relazione alla gara emarginata, non disputata per mancata presentazione della squadra ospite, ordinava il recupero della stessa, ritenendo sussistente l’ipotesi di forza maggiore di cui all’art. 55 delle N.O.I.F. a causa di un incidente stradale, documentato dalla Stazione dei Carabinieri di Arquata del Tronto, nel quale era rimasto coinvolto il pulmino della Società con a bordo gli atleti. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Unione Piazza Immacolata, deducendone l’erroneità e chiedendo l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Futsal Amatrice. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  ritenuta rispondente ad esatto criterio normativo la pronuncia emessa dal primo Giudice, segnatamente nella parte in cui si è ritenuto che l’impedimento addotto doveva ritenersi evento di forza maggiore;  ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e viene condivisa da questo Collegio ed alla quale pertanto ci si riporta integralmente. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Unione Piazza Immacolata ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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