COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°127 del 18/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. OSTRENSE CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara Ostrense – Helvia Recina, del 26.3.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A” – Com. Uff. n. 119 del 30.3.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°127 del 18/04/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO A.S. OSTRENSE CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara Ostrense – Helvia Recina, del 26.3.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A” - Com. Uff. n. 119 del 30.3.2007.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, per i fatti accaduti al termine della gara emarginata, comminava ai calciatori Petrolati Diego, Petrolati Marco e Petrolati Danilo, tutti tesserati per l’A.S. Ostrense Calcio a 5, rispettivamente la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara, fino al 30 giugno 2007 e fino al 30 settembre 2007.
Lo stesso Giudicante infliggeva al dirigente della reclamante Birarelli Dennio, nell’occasione addetto all’arbitro, la sanzione dell’inibizione fino al 27 aprile 2007.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Ostrense Calcio a 5, chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione delle sanzioni comminate ai propri tesserati.
Deduceva la reclamante che:
- Petrolati Diego, nell’occasione, avrebbe toccato l’Arbitro involontariamente, nel tentativo di non cadere;
- Petrolati Marco si sarebbe avvicinato all’Arbitro per chiedere spiegazioni e nella foga lo avrebbe toccato al petto, ma senza fargli male;
- Petrolati Danilo si sarebbe limitato a chiedere il motivo della sua espulsione, sia pur con qualche parola di troppo.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente e puntualmente confermato i comportamenti contestati ai tesserati sanzionati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro, ritiene che il proposto gravame non possa essere accolto.
Preliminarmente occorre rilevare l’inammissibilità del reclamo relativamente alla sanzione comminata al dirigente Birarelli Dennio, in quanto non impugnabile a norma dell’art. 41, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva.
In punto di fatto risulta provata la responsabilità dei tesserati sanzionati in ordine alle violazioni loro ascritte, con le modalità puntualmente descritte dall’Arbitro e che non consentono l’invocata riduzione delle sanzioni impugnate che pertanto devono essere confermate.
P.Q.M.
la Commissione sul gravame come sopra proposto dall’A.S. Ostrense Calcio a 5, così decide:
a) lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione dell’inibizione comminata al dirigente Birarelli Dennio;
b) lo respinge nel resto.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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