COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°132 del 24/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. PIETRARUBBIA CALCIO avverso esito gara Arzilla – Pietrarubbia, del 14.4.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°132 del 24/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. PIETRARUBBIA CALCIO avverso esito gara Arzilla – Pietrarubbia, del 14.4.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A”. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini abbreviati per la proposizione dello stesso previsti dalla normativa pubblicata dal Comitato Regionale Marche, in data 13 marzo 2007 sul Com. Uff. n. 111, secondo la quale i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore dodici del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara. Il medesimo gravame risulta inviato il 18 aprile 2007 e quindi già oltre il termine in cui sarebbe dovuto invece pervenire o essere depositato, essendosi la gara disputata il giorno 14 aprile 2007. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pietrarubbia Calcio per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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