COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°133 del 26/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. AUDAX CALCIO PIOBBICO avverso sanzioni merito gara Audax Piobbico – Mosaico, del 1.4.2007 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 121 del 4.4.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°133 del 26/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. AUDAX CALCIO PIOBBICO avverso sanzioni merito gara Audax Piobbico – Mosaico, del 1.4.2007 - Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - Com. Uff. n. 121 del 4.4.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Galavotti Gilberto, tesserato per l’A.S.D. Audax Calcio Piobbico, la sanzione della squalifica fino al 23 maggio 2007, per il comportamento da questi tenuto nella gara emarginata. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Audax Calcio Piobbico, invocando per il proprio tesserato un’equa riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva rispetto all’accaduto. A dire della reclamante, il proprio tesserato, nel farsi largo per cercare di avvicinarsi all’Arbitro, si sbilanciava e, gesticolando, gli appoggiava involontariamente le mani nel petto, senza intenzione di spintonarlo né tantomeno di colpirlo. Ad ulteriore giustificazione la reclamante deduceva il particolare stato di tensione emotiva e di nervosismo creatosi in campo a seguito del calcio di rigore concesso dall’Arbitro alla squadra ospite nei minuti di recupero. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Ritualmente convocato, il Direttore di gara non si presentava avanti questa Commissione, adducendo in un caso di trovarsi fuori città, in altro motivi di salute. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udita la Società reclamante, reputa che il proposto gravame sia meritevole di accoglimento. Dall’espletata istruttoria, i fatti ascritti al Galavotti risultano parzialmente ridimensionati nella loro obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, il comportamento da questi posto in essere deve essere ricondotto nell’ambito di una condotta irriguardosa, aggravata per le spinte, ma priva di effettivi intenti di violenza. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Audax Calcio Piobbico, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Galavotti Gilberto a quattro giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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