COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 03/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. MONTIGNANO avverso sanzioni merito gara Montignano – C.S.I. Delfino Fano, del 14.4.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 51 del 18.4.2007 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 03/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. MONTIGNANO avverso sanzioni merito gara Montignano – C.S.I. Delfino Fano, del 14.4.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 51 del 18.4.2007 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Cesarini Stefano, tesserato per l’A.S.D. Montignano, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, perchè “espulso per doppia ammonizione, una volta lasciato il campo di gioco, rimaneva vicino alla rete di recinzione da dove insultava l’Arbitro sino al termine della gara”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Montignano, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato in merito al comportamento ascrittogli dopo l’espulsione e chiedendo, pertanto, una congrua riduzione della squalifica inflittagli. Alla richiesta audizione la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato il comportamento ascritto al calciatore Cesarini, precisando che lo stesso, espulso per somma di ammonizioni al 33° minuto del secondo tempo, posizionatosi a ridosso della rete di recinzione, unitamente ad altro soggetto, lo insultò per circa un quarto d’ora, placandosi solamente quando il risultato della sua squadra era acquisito. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro e la Reclamante;  ritenuta provata la responsabilità del calciatore Cesarini in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma;  visto l’art. 14, comma 2bis, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Montignano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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