COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 03/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO POLISPORTIVA PIEVEBOVIGLIANA avverso esito gara Azzurra ‘94 – Pievebovigliana, del 21.10.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 03/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO POLISPORTIVA PIEVEBOVIGLIANA avverso esito gara Azzurra ‘94 - Pievebovigliana, del 21.10.2006 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 0, la Polisportiva Pievebovigliana ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Borioni Michele, in posizione irregolare in quanto automaticamente squalificato per essere stato espulso nella gara precedente del medesimo campionato Visso – Azzurra ‘94 del 14 ottobre 2006. La medesima reclamante concludeva chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo le disposizioni delle vigenti norme Federali. Con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 52 del 15 novembre 2006, questa Commissione, ritenutane la necessità ai fini istruttori, incaricava l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di accertare la fondatezza dell’assunto della Reclamante in merito all’identità dei calciatori espulsi nella gara Visso – Azzurra ’94 del 14 ottobre 2006. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro ed ascoltata la Reclamante;  letta la Relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., dalla quale emerge che il calciatore Borioni Michele non fu espulso nella gara Visso – Azzurra ’94, bensì solo ammonito;  ritenuto che il ridetto calciatore Borioni non doveva scontare alcuna squalifica nella gara in esame, alla quale pertanto ha partecipato in posizione regolare. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Pievebovigliana e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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