COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 09/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DI BORGOGELLI SIMONA, DE FELICE GRAZIA, LECCHI ALEXANDRA, FALCIONI ELISA E DELLA SOCIETA’ DOLPHINS F.C..

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 09/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DI BORGOGELLI SIMONA, DE FELICE GRAZIA, LECCHI ALEXANDRA, FALCIONI ELISA E DELLA SOCIETA’ DOLPHINS F.C.. Con nota dell’11 aprile 2007 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • le calciatrici della violazione di cui all’art. 76 delle N.O.I.F. e dell’art. 1, 1° comma, del Codice di giustizia sportiva, per la ingiustificata mancata partecipazione alla convocazione della Rappresentativa Regionale di Calcio a Cinque femminile; • la società Dolphins F.C., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del citato C.g.s., per le violazioni ascritte alle proprie tesserate. Con nota del 16 aprile 2007 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del C.g.s., preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti, a cura del Presidente del Comitato Regionale Marche, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge, potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del C.g.s.. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti tutte le parti deferite. La Società chiedeva il proscioglimento dai fatti addebitati, per sé e per le calciatrici deferite, per l’infondatezza dell’incolpazione, assumendo di avere tempestivamente e sufficientemente giustificato l’accaduto. Di avere le calciatrici poi regolarmente risposto alle convocazioni della propria rappresentativa, una volta conosciuto il programma definitivo della relativa attività. Invitate a concludere, le parti chiedevano il proscioglimento dagli addebiti loro contestati. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni delle parti; • rilevato che l’art. 76 delle N.O.I.F. pone a carico dei tesserati l’obbligo di mettere a disposizione delle rappresentative le proprie prestazioni sportive ove richieste con apposita convocazione e che tale obbligo può essere disatteso solo in caso di “provato e legittimo impedimento” ed ancora, che fuori dal caso di eventi accidentali che comportino infermità talmente grave da impedire al calciatore di recarsi nel luogo indicato dalla convocazione, la gravità e la legittimità dell’impedimento può essere comprovata solo dalla constatazione che le strutture tecniche e sanitarie ne possono fare, dopo che il calciatore abbia risposto alla convocazione; • ritenuta ampiamente comprovata la responsabilità degli odierni deferiti per i fatti ad essi ascritti, per la violazione dell’art. 76, 2° comma, delle N.O.I.F. perché, quale calciatrici della Rappresentativa Regionale Femminile di Calcio a Cinque, benché convocate per il giorno 12 marzo 2007 presso l’Impianto Federale “G. Paolinelli” di Ancona, per partecipare ad una seduta di allenamento, non si presentavano né fornivano plausibile giustificazione, con ciò violando altresì i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che, a norma dell’art. 2, 4° comma, del C.g.s., la società Dolphins F.C. debba rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per gli addebiti contestati alle proprie tesserate. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina: - alle calciatrici Borgogelli Simona, De Felice Grazia, Lecchi Alexandra e Falcioni Elisa la sanzione della squalifica per una giornata di gara ciascuna; - alla società Dolphins F.C. la sanzione dell’ammenda di € 100,00 (cento/00).
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