COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 09/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. REAL CHIARAVALLE CALCIO A CINQUE avverso esito gara Top Ancona – Real Chiaravalle, del 27.4.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “C”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 09/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. REAL CHIARAVALLE CALCIO A CINQUE avverso esito gara Top Ancona – Real Chiaravalle, del 27.4.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “C”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 6 a 3, l’A.S. Real Chiaravalle Calcio a Cinque ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Amici Alessandro, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 51 del 18 aprile 2007 del Comitato Provinciale di Ancona. La medesima reclamante concludeva, anche avanti questa Commissione, chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udita la Reclamante;  esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Amici Alessandro, risulta essere stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 51 e di non averla ancora scontata alla data della gara in esame, avendo la società Top Ancona rinunciato a disputare la precedente gara, come da Com. Uff. n. 53 del 26 aprile u.s. del Comitato Provinciale di Ancona;  ritenuto pertanto che il ridetto calciatore ha partecipato alla gara in esame in posizione irregolare perché squalificato;  rilevato altresì che il sig. Tesei Lorenzo, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, non risulta tesserato a favore dell’A.S.D. Top Ancona e che la lista di gara è stata sottoscritta dallo stesso Amici Alessandro, quale capitano della squadra;  visto l’art. 12, commi 1 e 5, del Codice di giustizia sportiva; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S. Real Chiaravalle Calcio a Cinque, per l’effetto infliggendo all’A.S.D. Top Ancona la sanzione sportiva della perdita per 0 a 6 della gara suindicata. Commina altresì la sanzione dell’ammenda di € 100,00 (cento/00) all’A.S.D. Top Ancona ed al calciatore Amici Alessandro la sanzione della squalifica per ulteriori due giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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